Art. 7
(Clausola di salvaguardia)
1. Il Ministro della sanita' quando accerta che un dispositivo di
cui all'articolo 5, comma 1 e 2, lettera b), ancorche' installato ed
utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di
manutenzione regolare, puo' compromettere la salute e la sicurezza
dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi, ne dispone
il ritiro dal mercato a cura e spese del fabbricante, fatta salva
l'ipotesi di cui alla lettera c), ne vieta o limita l'immissione in
commercio o la messa in servizio, informandone il Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato. Il Ministero della
sanita' comunica, immediatamente i provvedimenti adottati alla
Commissione delle Comunita' europee, indicando in particolare se la
non conformita' del dispositivo al presente decreto deriva:
a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4;
b) da una non corretta applicazione delle norme di cui
all'articolo 6;
c) da una lacuna nelle norme di cui al presente decreto.
2. Quando la Commissione delle Comunita' europee comunica che i
provvedimenti di cui al comma 1 sono ingiustificati, il Ministero
della sanita' puo' revocarli salvo che ritenga, in base alle
valutazioni degli organi di consultazione tecnica, che la revoca
possa determinare grave rischio per la salute o la sicurezza dei
pazienti, degli utilizzatori o di terzi.
3. Il dispositivo non conforme munito della marcatura CE viene
ritirato dal commercio a cura e spese del fabbricante e ne viene
informata la Commissione e gli altri Stati membri.