Art. 8
                          (Classificazione)

  1.  I  dispositivi  sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I,
IIa, IIb e III. La classificazione segue le regole di classificazione
di cui all'allegato IX.
  2.  L'eventuale  contrasto insorto tra il fabbricante e l'organismo
designato,  sulla  applicazione delle regole di classificazione, puo'
essere risolto mediante ricorso al Ministero della sanita' che decide
d'intesa   con   il   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato.