Art. 8
(Classificazione)
1. I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I,
IIa, IIb e III. La classificazione segue le regole di classificazione
di cui all'allegato IX.
2. L'eventuale contrasto insorto tra il fabbricante e l'organismo
designato, sulla applicazione delle regole di classificazione, puo'
essere risolto mediante ricorso al Ministero della sanita' che decide
d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.