Art. 8 (Classificazione) 1. I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I, IIa, IIb e III. La classificazione segue le regole di classificazione di cui all'allegato IX. 2. L'eventuale contrasto insorto tra il fabbricante e l'organismo designato, sulla applicazione delle regole di classificazione, puo' essere risolto mediante ricorso al Ministero della sanita' che decide d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.