Art. 9
(Informazioni riguardanti incidenti verificatisi dopo l'immissione in
commercio)
1. Gli operatori sanitari pubblici e privati devono comunicare i
dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto un dispositivo
appartenente ad una delle classi I, IIa, IIb o III, al Ministero
della sanita'.
2. Il Ministero della sanita' classifica e valuta i dati
riguardanti gli incidenti di seguito elencati:
a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o
delle prestazioni, nonche' qualsiasi carenza nell'etichettatura o
nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possono causare o
hanno causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute
del paziente o di un utilizzatore;
b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connessa alle
caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo che ha
determinato le conseguenze di cui alla lettera a) e che ha prodotto
il ritiro dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi
appartenenti allo stesso tipo.
3. Il Ministero della sanita' comunica al fabbricante oppure al suo
mandatario stabilito nella Comunita' i dati acquisiti.