IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  ed in particolare gli
articoli 1 e 34 e l'allegato A;
 Vista  la direttiva 93/40/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, che
modifica  le  direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento
delle   legislazioni   degli  Stati  membri  relative  ai  medicinali
veterinari;
 Vista  la direttiva 93/41/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, che
abroga   la   direttiva   87/22/CEE   per   il  ravvicinamento  delle
disposizioni  nazionali  concernenti  l'immissione  in  commercio dei
medicinali  di  alta  tecnologia,  in  particolare di quelli derivati
dalla biotecnologia;
 Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni;
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2309/93, del Consiglio del 22 luglio
1993,  che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e
la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e  veterinario e che
istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato
dal  decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n.  66,  e dal decreto
legislativo  17  marzo 1995, n. 110, d'ora in avanti complessivamente
indicato  come:  "decreto 119/92", sono apportate le modifiche di cui
agli articoli da 2 a 19.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al  Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti.
          - L'art., 87, comma quinto, della  Costituzione  conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
          La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994".  Gli  articoli  1  e  34  della suddetta legge cosi'
          recitano:
          "Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione  di  direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco  di  cui all'allegato A.  Ove ricorrano deleghe
          al Governo per l'emanazione di decreti legislativi  recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi  tra  i  principi  e  i criteri generali dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della  imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti".
          "Art.  34  (Medicinali veterinari: criteri di delega). - 1.
          L'attuazione delle  direttive  del  Consiglio  93/40/CEE  e
          93/41/CEE  sara'  informata  ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
          a)   inserire   le   opportune   previsioni   relative   ai
          riconoscimenti    di   autorizzazioni   all'immissione   in
          commercio rilasciate da altro Stato membro;
          b) evitare duplicazioni  nel  lavoro  di  istruzione  delle
          domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un
          medicinale  veterinario  attraverso  idonei  meccanismi  di
          coordinamento fra gli Stati membri;
          c)  migliorare  la   collaborazione   e   lo   scambio   di
          informazioni  fra  gli  Stati  membri,  anche attraverso il
          sistema nazionale di farmaco-vigilanza;
          d) prevedere  norme  transitorie  e  di  coordinamento  che
          consentano  una  gestione  senza  soluzione  di continuita'
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio   gia'
          rilasciate  secondo le disposizioni del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 17, e il proseguimento dell'esame delle
          domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i
          prodotti da biotecnologia, presentate  anteriormente  al  1
          gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE)
          n.  2309/1993 del Consiglio".
          Si riporta l'argomento delle direttive sopracitate:
          "93/40/CEE: Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993, che
          modifica  le  direttive  81/851/CEE  e  81/852/CEE  per  il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative ai medicinali veterinari".
          "93/41/CEE:  Direttiva  del  Consiglio, del 14 giugno 1993,
          che abroga la direttiva  87/22/CEE  per  il  ravvicinamento
          delle  disposizioni  nazionali  concernenti l'immissione in
          commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare
          di quelli derivati dalla biotecnologia".
          - La direttiva 93/40/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n.
          214 del 24 agosto 1993;
          - La direttiva 93/41/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n.
          214 del 24 agosto 1993;
          -  La  direttiva  81/851 e' pubblicata in G.U.C.E. legge n.
          317 del 6 novembre 1981;
          - La direttiva 81/852 e' pubblicata in  G.U.C.E.  legge  n.
          317 del 6 novembre 1981;
          - La direttiva 87/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n.
          15 del 17 gennaio 1987.
          -  Il  D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, concerne "Attuazione
          delle direttive n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE
          relative ai medicinali veterinari".
          - Il regolamento (CEE) n. 2309/1993 del  Consiglio  del  22
          luglio  1993  e' pubblicato in G.U.C.E. del 24 agosto 1993,
          n. 214.
          Note all'art. 1:
          - Per quanto concerne il  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 119, vedi note alle premesse.
          -  Il  D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66, concerne: "Attuazione
          delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in  materia  di
          medicinali  veterinari  e  disposizioni complementari per i
          medicinali veterinari ad azione immunologica".
          - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n.  110,  concerne:  "Attuazione
          della   direttiva   92/74/CEE   in  materia  di  medicinali
          omeopatici veterinari".