Art. 10.

  1. All'articolo 18, del decreto 119/92, dopo il comma 5 e' aggiunto
il seguente comma:
  "5-bis.   E'   istituito  un  nucleo  nazionale  di  vigilanza  sui
medicinali  veterinari  costituito  da  rappresentanti  del Ministero
della  sanita',  dell'Istituto  superiore  di sanita', degli Istituti
zooprofilattici   sperimentali,   del   Nucleo  antisofisticazioni  e
sanita',  della  Guardia  di finanza e degli Assessorati alla sanita'
delle regioni e delle province autonome, con il compito di coordinare
le  ispezioni  e  i  controlli di cui al comma 1, al fine di renderli
piu'  efficienti ed economici; con decreto del Ministro della sanita'
sono  individuate  caratteristiche  strutturali e modalita' operative
del nucleo.".