Art. 11.

  1.  All'articolo  23,  comma  1,  del  decreto  119/92,  la parola:
"indesiderati", e' sostituita dalle seguenti: "collaterali negativi".
 
          Nota all'art. 11:
          - Il testo vigente dell'art. 23, comma  1,  del  D.Lgs.  n.
          119/1992  e'  il  seguente:  "1.  I  veterinari e gli altri
          professionisti  interessati   riferiscono   tempestivamente
          eventuali   effetti  collaterali  negativi  dei  medicinali
          veterinari alla  unita'  sanitaria  locale  competente  per
          territorio e al Ministero della sanita'".