Art. 12.

  1.  Dopo  l'articolo  26 del decreto 119/92 e' aggiunto il seguente
capo:
    "CAPO V-bis
    FARMACOVIGILANZA
                            Art. 26-bis.

  1.  E'  istituito  un  sistema  di  farmacovigilanza  allo scopo di
raccogliere informazioni utili sugli effetti collaterali negativi dei
medicinali   veterinari   e   per   valutare   scientificamente  tali
informazioni,  da  collegare  ai  dati  concernenti  il  consumo  dei
medicinali.   Il  sistema  serve  anche  a  raccogliere  informazioni
sull'uso improprio frequentemente osservato dei medicinali veterinari
e sul grave abuso dei medesimi. Il sistema fa capo al Ministero della
sanita'  -  Dipartimento per alimenti e nutrizione e sanita' pubblica
veterinaria, di seguito denominato "Dipartimento".
  2. Il Dipartimento:
    a)  promuove  e  coordina, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore   di  sanita',  studi  e  ricerche  sull'utilizzazione  dei
medicinali,  sull'epidemiologia  e  predispone  piani di prelievo dal
circuito  distributivo  di  campioni  di  medicinali  veterinari gia'
registrati,   con   particolare  riguardo  ai  medicinali  veterinari
immunologici per l'esecuzione di controlli ordinari e straordinari;
    b)  adotta,  coadiuvato  dalle regioni e dalle province autonome,
provvedimenti  atti  a  promuovere le segnalazioni spontanee da parte
degli operatori sanitari;
    c)  mantiene  i  necessari  rapporti  con l'Agenzia, con i centri
nazionali  di  farmacovigilanza  degli  altri  Stati  membri, con gli
organismi internazionali e con le regioni e le province autonome.
  3. Le regioni e le province autonome, singolarmente o di intesa fra
loro,    collaborano    con   il   Dipartimento   nell'attivita'   di
farmacovigilanza,  fornendo  elementi  di conoscenza e valutazione ad
integrazione  dei  dati  che  pervengono  al  Dipartimento  ai  sensi
dell'articolo  23.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  inoltre,
provvedono,  nell'ambito delle loro competenze, alla diffusione delle
informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori
nel campo della farmacovigilanza.
  4.  Il  Dipartimento organizza, con la partecipazione dell'Istituto
superiore  di  sanita',  riunioni  periodiche  per  esaminare  con le
regioni e le province autonome le modalita' ottimali per l'attuazione
della collaborazione nel settore della farmacovigilanza.
  5. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  effetto collaterale negativo o reazione avversa: una reazione
nociva  e  non  voluta  che  si  verifica  alle dosi di un medicinale
veterinario  normalmente somministrate all'animale per la profilassi,
la  diagnosi  o  la  terapia  di  un'affezione  o  per modificare una
funzione fisiologica;
    b)  grave  effetto collaterale negativo o reazione avversa grave:
un  effetto  collaterale  letale,  che minaccia la sopravvivenza, che
crea  lesioni  o invalidita' o incapacita' o che provoca nell'animale
in cura sintomi permanenti o prolungati;
    c)  effetto  collaterale inatteso o reazione inattesa: un effetto
collaterale  non  menzionato  nel riassunto delle caratteristiche del
prodotto;
    d)  grave  e  inatteso  effetto  collaterale  o reazione grave ed
inattesa: un effetto collaterale grave e inatteso.
    6.  Il  responsabile  dell'immissione in commercio del medicinale
veterinario  deve  disporre  a  titolo  stabile e continuativo di una
persona      specificamente     qualificata,     incaricata     della
farmacovigilanza. Quest'ultima e' responsabile:
    a)  dell'istituzione  e  del  funzionamento  di un sistema atto a
garantire che le informazioni su tutti i presunti effetti collaterali
negativi   comunicate   al   personale   dell'impresa   e   ai   suoi
rappresentanti, siano raccolte e ordinate in un unico luogo;
    b) dell'elaborazione del rapporto di cui al comma 7;
    c)  della  trasmissione  di  una risposta rapida ed esauriente ad
ogni richiesta del Dipartimento di informazioni supplementari ai fini
della   valutazione  degli  effetti  positivi  e  dei  rischi  di  un
medicinale  veterinario,  comprese  le  informazioni  riguardanti  il
volume  delle vendite o delle prescrizioni del medicinale veterinario
interessato.
    7.  Il  responsabile dell'immissione in commercio deve registrare
tutti   i   casi  di  presunti  gravi  effetti  collaterali  negativi
segnalati,  notificarli  al  Dipartimento  immediatamente, e comunque
entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e tenere un
rapporto  dettagliato  di  tutti  gli  altri casi di presunti effetti
collaterali  negativi  comunicatigli;  fatte  salve  altre  eventuali
condizioni    stabilite    per    il   rilascio   dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio,   tale  rapporto  va  presentato  al
Dipartimento  almeno  ogni  sei  mesi  durante  i  primi due anni del
rilascio   dell'autorizzazione  e  una  volta  l'anno  nei  tre  anni
successivi.
In  seguito,  il  rapporto  e'  presentato unitamente alla domanda di
rinnovo  dell'autorizzazione,  oppure immediatamente su richiesta. Il
rapporto e' corredato da valutazione scientifica.
  8.    Il   Ministero   della   sanita',   entro   quindici   giorni
dall'acquisizione   delle   notizie,   riferisce  all'Agenzia  ed  al
responsabile  dell'immissione  in commercio, tutti i casi di presunti
gravi effetti collaterali negativi.
  9.  Il  Ministero  della  sanita',  se  in  sede di valutazione del
rapporto   sugli  effetti  collaterali  negativi,  ritenga  di  dover
modificare  le  condizioni  di  un'autorizzazione  all'immissione  in
commercio,    oppure   di   dover   sospendere   o   revocare   detta
autorizzazione,   ne   informa   immediatamente   l'Agenzia   ed   il
responsabile  dell'immissione  in  commercio;  in  caso di urgenza il
Ministero    della    sanita'    puo'   sospendere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del medicinale veterinario, purche' ne
informi l'Agenzia al piu' tardi il primo giorno feriale successivo.".