Art. 22.

  1.  In  attuazione  del  disposto  dell'articolo 53 del Regolamento
(CEE)  n.  2309/93,  il  Ministero della sanita' stipula contratti di
collaborazione   con  l'Agenzia  per  la  valutazione  di  medicinali
soggetti a procedura di autorizzazione comunitaria.
  2.  Le  somme  erogate  dall'Agenzia  a  favore del Ministero della
sanita' - Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e Sanita' Pubblica
Veterinaria  -  relative alle prestazioni - previste dai contratti di
cui  al comma 1, affluiscono al capo XX - capitolo 3629 - dello stato
di previsione dell'Entrata.
  3.  Gli  importi  di  cui  al  comma 2 sono riassegnati ad apposito
capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero della sanita'. Il
relativo  stanziamento  di bilancio e' utilizzato per far fronte alle
spese  di  missione  in Italia ed all'estero degli esperti italiani e
stranieri  che  operano  nel  quadro  delle  attivita'  previste  nei
contratti  di  cui  al  comma  1, nonche' ai compensi per prestazioni
professionali rese sulla base di specifici accordi.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 22:
          - Per quanto concerne il regolamento CEE n.  2309/93,  vedi
          note alle premesse.