Art. 5.

  1.  All'articolo  4  del  decreto 119/92 sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  nell'alinea, dopo la parola: "commercializzazione", le parole
seguenti  sono  sostituite da: "da parte del Ministero della sanita',
il   responsabile  dell'immissione  in  commercio,  che  deve  essere
stabilito  nel  territorio  comunitario,  e'  tenuto  a presentare al
Ministero stesso domanda corredata con le informazioni ed i documenti
seguenti:";
    b)  al comma 1, lettera l), numero 3), dopo la parola: "cliniche"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "le  quali  devono  essere  effettuate
conformemente  alle  norme  di buona pratica clinica definite in sede
comunitaria,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  a  cura del
Ministero della sanita'.";
    c)  al  comma  1, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: "o)
copia  di  ogni  eventuale autorizzazione, ottenuta in un altro Stato
membro  o  in un Paese terzo, ad immettere in commercio il medicinale
veterinario di cui trattasi unitamente all'elenco di Stati membri ove
sia  in  corso  l'esame  di  una domanda di autorizzazione; copia del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  proposto  oppure di
quello approvato dalle autorita' competenti dello Stato membro; copia
del  foglietto illustrativo proposto oppure di quello approvato dalle
autorita'  competenti dello Stato membro, nonche', in caso di diniego
dell'autorizzazione,  sia  in uno Stato membro che in un Paese terzo,
copia  della  documentazione dettagliata recante i motivi del diniego
stesso.  Le informazioni di cui alla presente lettera sono aggiornate
regolarmente;";
    d) alla fine del comma 5, dopo il punto, sono aggiunti i seguenti
periodi:
"Il   Ministero   della  sanita'  trasmette  all'Agenzia  europea  di
valutazione  dei  medicinali,  di seguito denominata "Agenzia", copia
dell'autorizzazione  insieme  al  riassunto delle caratteristiche del
prodotto  di  cui  al  comma  6;  redige  inoltre  una  relazione  di
valutazione  e formula osservazioni sul fascicolo per quanto riguarda
i  risultati delle prove analitiche, farmacotossicologiche e cliniche
del  medicinale  veterinario interessato. La relazione di valutazione
e'  aggiornata ogni qualvolta pervengano nuove informazioni rilevanti
ai  fini  della valutazione della qualita', sicurezza o efficacia del
medicinale veterinario di cui trattasi.".
 
          Note all'art. 5:
          -  Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 119/92
          e' il seguente:
          "1. Per ottenere  il  rilascio  della  autorizzazione  alla
          commercializzazione  da  parte del Ministero della sanita',
          il responsabile  dell'immissione  in  commercio,  che  deve
          essere  stabilito  nel  territorio comunitario, e' tenuto a
          presentare al Ministero stesso  domanda  corredata  con  le
          informazioni ed i documenti seguenti:
          a)-i) Omissis;
          l) risultati delle sperimentazioni:
          1)-2) Omissis;
          3) cliniche le quali devono essere effettuate conformemente
          alle  norme  di  buona  pratica  clinica  definite  in sede
          comunitaria, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a  cura
          del Ministero della sanita';
          m)-n) Omissis;
          o)  copia  di ogni eventuale autorizzazione, ottenuta in un
          altro Stato membro o in un Paese  terzo,  ad  immettere  in
          commercio   il   medicinale  veterinario  di  cui  trattasi
          unitamente all'elenco di Stati  membri  ove  sia  in  corso
          l'esame   di  una  domanda  di  autorizzazione;  copia  del
          riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto   proposto
          oppure di quello approvato dalle autorita' competenti dello
          Stato  membro;  copia  del  foglietto illustrativo proposto
          oppure di quello approvato dalle autorita' competenti dello
          Stato    membro,    nonche',    in    caso    di    diniego
          dell'autorizzazione,  sia  in  uno  Stato  membro che in un
          Paese terzo, copia della documentazione dettagliata recante
          i motivi del diniego stesso. Le informazioni  di  cui  alla
          presente lettera sono aggiornate regolarmente;
          p) (Omissis).
          -  Il  testo  vigente  dell'art.  4, comma 5, del D.Lgs. n.
          119/1992  e'  il  seguente:  "5.  All'atto   del   rilascio
          dell'autorizzazione  alla commercializzazione, il Ministero
          della sanita' informa il  responsabile  dell'immissione  in
          commercio  del  prodotto  in  merito al prospetto di cui al
          comma  1,  lettera  m)  approvato   e   si   accerta,   che
          successivamente,  che le informazioni fornite nel prospetto
          risultino conformi a quelle  ammesse.  Il  Ministero  della
          sanita'  trasmette  all'agenzia  europea di valutazione dei
          medicinali,  di   seguito   denominata   "Agenzia",   copia
          dell'autorizzazione     insieme    al    riassunto    delle
          caratteristiche del prodotto di  cui  al  comma  6;  redige
          inoltre una relazione di valutazione e formula osservazioni
          sul  fascicolo  per quanto riguarda i risultati delle prove
          analitiche, farmacotossicologiche e cliniche del medicinale
          veterinario interessato. La  relazione  di  valutazione  e'
          aggiornata  ogni  qualvolta  pervengano  nuove informazioni
          rilevanti  ai  fini  della  valutazione   della   qualita',
          sicurezza  o  efficacia  del  medicinale veterinario di cui
          trattasi".