Art. 3

  1.  Ogni  impresa  titolare  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio   di   medicinali   deve   disporre,  a  titolo  stabile  e
continuativo,  di  un  responsabile del servizio di farmacovigilanza,
laureato  in  medicina  e  chirurgia,  in  farmacia,  o  in chimica e
tecnologia farmaceutiche, o in biologia o in chimica.
  2.  Il  responsabile  del  servizio di farmacovigilanza deve essere
persona  distinta  dal responsabile del servizio scientifico previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ma
deve  essere  posto,  tuttavia, in condizione di usufruire di tutti i
dati  di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a
tutti   i  medicinali  della  cui  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  e'  titolare  l'impresa  da  cui  egli  dipende,  anche se
commercializzati da altre imprese.
  3. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza assicura:
   a) l'istituzione e il funzionamento di un sistema atto a garantire
che  le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate
al  personale  della societa' ed agli informatori medico scientifici,
siano raccolte e ordinate in un unico luogo;
   b)  l'elaborazione per le autorita' competenti dei rapporti di cui
al  comma  4,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal Ministero della
sanita',  che tiene a tal fine conto delle indicazioni dei competenti
organismi internazionali e comunitari;
   c)  la  trasmissione di una risposta rapida ed esauriente, ad ogni
richiesta  delle  autorita' competenti, di informazioni supplementari
ai  fini  della  valutazione dei rischi di un medicinale, comprese le
informazioni  riguardanti  il  volume  delle  vendite  del medicinale
interessato.
  4. Il responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale e'
tenuto  a  registrare tutti i casi di presunte reazioni avverse gravi
segnalate  dal  personale sanitario e a notificarli, entro tre giorni
per  quelle  gravi  ed  entro  sei  giorni  per le altre, alle unita'
sanitarie  locali  competenti per territorio, per l'ulteriore inoltro
al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento per la valutazione dei
medicinali  e  la  farmacovigilanza.  Egli  deve,  inoltre, tenere un
rapporto  dettagliato  di  tutti  gli altri casi di presunte reazioni
avverse,  comunicatigli  dal  personale  sanitario. Fatte salve altre
eventuali  condizioni  stabilite  per il rilascio dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  tali  rapporti  vanno presentati alle
autorita'  competenti, immediatamente su richiesta delle stesse o, in
mancanza  di  richiesta,  ogni sei mesi, durante i primi due anni dal
rilascio  dell'autorizzazione,  e  una  volta  l'anno  nei  tre  anni
successivi.  In  seguito  i  rapporti  sono  inviati ad intervalli di
cinque anni unitamente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione.
  5.  Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  7,  comma 5, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 541, gli obblighi e gli adempimenti
previsti  dal presente articolo si estendono al titolare dell'impresa
che  provvede  all'effettiva  commercializzazione del medicinale e al
responsabile  del  servizio di farmacovigilanza posto alle dipendenze
della medesima impresa.
 
          Note all'art. 3:
           - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 concerne: "Attuazione
          della  direttiva  92/28/CEE  concernente la pubblicita' dei
          medicinali per uso umano". L'art. 14  del  suddetto  D.Lgs.
          cosi' recita:
           "14.  (Servizio  scientifico). - 1. A partire dal 1 luglio
          1993, ogni titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in
          commercio  di  medicinali deve essere dotata di un servizio
          scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che
          immette sul mercato. Il servizio e' diretto da, un laureato
          in medicina  o  in  farmacia  o  in  chimica  e  tecnologia
          farmaceutiche.
           2.  Per  i  medicinali  il  cui titolare di autorizzazione
          all'immissione   in   commercio   ha    sede    all'estero,
          l'adempimento  previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto
          dall'impresa  che  rappresenta  in   Italia   il   titolare
          dell'autorizzazione   o   che,   comunque,   provvede  alla
          importazione e distribuzione dei prodotti.
           3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
          commercio e i soggetti previsti dal comma 2:
           a)  si  assicurano  che  la pubblicita' farmaceutica della
          propria impresa sia conforme alle prescrizioni del presente
          decreto;
           b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie
          dipendenze siano in possesso di una formazione  adeguata  e
          rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto;
           c)  forniscono al Ministero della sanita' l'informazione e
          l'assistenza eventualmente richiesta per l'esercizio  delle
          competenze dello stesso;
           d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della
          sanita'  ai  sensi  del  presente  decreto siano rispettati
          immediatamente e integralmente.
           4. Nell'ipotesi prevista dal  comma  5  dell'art.  7,  gli
          adempimenti  indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo
          devono    essere    soddisfatti    sia     dal     titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia da chi
          provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale.
           5.  Chi  viola disposizioni del presente articolo soggiace
          alla sanzione amministrativa  da  lire  cinquantamilioni  a
          lire trecentomilioni."
           -  L'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541,
          cosi' recita:
           "5. Fino al recepimento delle disposizioni della Comunita'
          economica   europea   che   specificano   i   compiti    di
          farmacovigilanza   delle  imprese  farmaceutiche,  la  mera
          attuazione della pubblicita' presso gli operatori  sanitari
          puo'  essere  affidata  all'impresa  che,  in  base  a  uno
          specifico  accordo  con  il  titolare   dell'autorizzazione
          all'immissione   in   commercio,   provvede   all'effettiva
          commercializzazione del prodotto  su  tutto  il  territorio
          nazionale,   e   che   sia   comunque   titolare  di  altre
          autorizzazioni   all'immissione   in   commercio    o    di
          un'autorizzazione  alla  produzione  di medicinali. In tale
          ipotesi  restano  fermi,  peraltro,  gli  obblighi   e   le
          responsabilita'  dell'impresa  titolare dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio  del  medicinale,  in  ordine
          all'attivita'   di  informazione  svolta  dall'impresa  che
          provvede alla sua effettiva commercializzazione".