IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico dell'educazioine e
dela riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale del tecnico
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
con il seguente profilo: il tecnico dell'educazione e della
riabilitazione psichiatrica e psicosociale e' l'operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge,
nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe
multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti
con disagio psicosociale e disabilita' psichica.
2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale:
a) collabora alla valutazione del disagio psicosociale, della
disabilita' psichica e delle potenzialita' del soggetto; analizza
bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto
familiare e socio-ambientale;
b) collabora all'identificazione degli obiettivi
formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatrica
nonche' alla formulazione dello specifico programma di intervento
mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei
soggetti alla cura di se' e alle relazioni interpersonali di varia
complessita' nonche', ove possibile, ad una attivita' lavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio,
al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per
favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e
delle patologie manifeste;
e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo
scopo di favorirne il reinserimento nella comunita';
f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di
abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli
obiettivi prefissati.
3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale.
4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale svolge la sua attivita' professionale in strutture e
servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero
professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.