IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in   materia
sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7  dicembre  1993,
n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura  del  tecnico  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 15 maggio 1996;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista  la  nota,  in  data  17  gennaio  1997, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  individuata  la  figura  professionale  del  tecnico  della
prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi di lavoro, con il seguente
profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei  luoghi  di
lavoro   e'  l'operatore  sanitario  che,  in  possesso  del  diploma
universitario abilitante, e' responsabile, nell'ambito delle  proprie
competenze,   di  tutte  le  attivita'  di  prevenzione,  verifica  e
controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei  luoghi  di
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene
di sanita' pubblica e veterinaria.
  2.  Il  tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  e nei luoghi di
lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza e',
nei  limiti  delle  proprie  attribuzioni,   ufficiale   di   polizia
giudiziaria; svolge attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio di
autorizzazioni  o  di  nulla  osta  tecnico  sanitari  per  attivita'
soggette a controllo.
  3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il  tecnico  della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:
    a)  istruisce,  determina,  contesta  e notifica le irregolarita'
rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;
    b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro  e  valuta
la necessita' di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e
malattie professionali;
    c)  vigila  e  controlla  la  rispondenza delle strutture e degli
ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse;
    d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
    e)  vigila  e  controlla  la  qualita'  degli  alimenti e bevande
destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e  valuta  la
necessita' di procedere a successive indagini specialistiche;
    f) vigila e controlla l'igiene e sanita' veterinaria, nell'ambito
delle  proprie  competenze,  e  valuta  la  necessita' di procedere a
successive indagini;
    g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
    h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per  indagini  sui
reati  contro  il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
    i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti
in materia di prevenzione sanitaria e ambientale,  nell'ambito  delle
proprie competenze.
  4.  Il  tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  e nei luoghi di
lavoro  svolge  con  autonomia  tecnico  professionale   le   proprie
attivita' e collabora con altre figure professionali all'attivita' di
programmazione  e di organizzazione del lavoro della struttura in cui
opera.  E'  responsabile  dell'organizzazione  della  pianificazione,
dell'esecuzione  e  della  qualita'  degli atti svolti nell'esercizio
della propria attivita' professionale.
  5. Il tecnico della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di
lavoro  partecipa  ad  attivita'  di  studio,  didattica e consulenza
professionale nei servizi sanitari e' nei luoghi dove e' richiesta la
sua  competenza  professionale;  contribuisce  alla  formazione   del
personale  e  collabora  direttamente  all'aggiornamento  relativo al
proprio profilo e alla ricerca.
  6. Il tecnico della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di
lavoro svolge la sua attivita' professionale, in regime di dipendenza
o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti
dalla normativa vigente.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali e operato il rinvio. Restano invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 6 comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  502, nel testo modificato dal D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente:
          "A  norma  dell'art.  1, lettera o), della legge 23 ottobre
          1992, n.    421,  la  formazione  del  personale  sanitario
          infermieristico,  tecnico e della riabilitazione avviene in
          sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
          sanitario nazionale e istituzioni  private  accreditate.  I
          requisiti  di  idoneita' e l'accreditamento delle strutture
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa  con  il
          Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
          con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
          relativi  profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico e'
          definito, ai sensi dell'art.  9  della  legge  19  novembre
          1990,  n.  341, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con il Ministro della sanita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.