IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  per  fronteggiare  le  particolari esigenze determinate
dall'eccezionale  afflusso  di  stranieri extracomunitari provenienti
dall'Albania;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e dei
Ministri  dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
e  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  i  Ministri di grazia e
giustizia,   della   difesa,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,  della  sanita'  e  per  la  solidarieta'
sociale;
                              E m a n a
                       il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  fare  fronte  alla grave situazione di emergenza derivante
dall'eccezionale  afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di
cittadinanza   albanese,   il   Ministro   dell'interno   e   per  il
coordinamento  della  protezione  civile  e i prefetti delle province
interessate sono autorizzati, in relazione alle attivita' di soccorso
e  di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad
operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme
di  contabilita'  generale  dello  Stato,  nel  rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
  2.  Le predette attivita' sono svolte, in coerenza con i principi e
i  doveri  di  accoglienza  umanitaria,  quali  misure  di protezione
temporanea  a  favore  degli stranieri di cui al comma 1 maggiormente
esposti  a  grave  pericolo  per l'incolumita' personale in relazione
agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari
condizioni.
  3.  Tra le attivita' di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle
dirette    ad    assicurare   l'assistenza   igienico-sanitaria,   il
trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove
occorra  in  strutture  alberghiere  e  similari,  il  rimpatrio,  il
risarcimento  di eventuali danni, nonche' ogni altra attivita' che si
rendesse comunque necessaria.
  4.  Con le modalita' indicate nel comma 1, il Ministro dell'interno
e  le  autorita'  di  pubblica  sicurezza  delle province interessate
provvedono, altresi', alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi
della  collaborazione  dei  competenti  organi  del  Ministero  della
difesa.   Agli   stessi  fini  possono  essere  stipulati  accordi  e
convenzioni  con  la  Croce  rossa  italiana,  con  organismi,  anche
internazionali,  che svolgono attivita' di assistenza per stranieri e
con soggetti che esercitano trasporti di linea.
  5.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il
Ministro  dell'interno  promuove  e coordina l'attivita' dei Ministri
competenti,  delle  amministrazioni  dello  Stato, degli enti locali,
della   Croce   rossa   italiana   e  di  ogni  altra  istituzione  e
organizzazione  operante  per  finalita'  umanitarie  e  definisce le
modalita'  di  collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle
organizzazioni   non  governative  (ONG)  e  delle  organizzazioni  e
associazioni   di  volontariato  in  merito  al  coordinamento  degli
interventi per il primo soccorso.