Art. 2.

  1.  Il  Ministero  dell'interno,  fatte salve le esigenze di tutela
dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza  dello Stato, cura l'avvio
degli  stranieri  di  cittadinanza  albanese  bisognosi di assistenza
umanitaria,  ai  sensi del comma 1 dell'articolo 1, alle strutture di
primo  soccorso  individuate o realizzate sul territorio nazionale. A
tale  fine,  il questore puo' rilasciare un nulla osta provvisorio di
ingresso  e  soggiorno  in  territorio nazionale, valido per sessanta
giorni  e  prorogabile  fino  a  novanta. Oltre a quanto stabilito al
comma  2,  il  nulla osta provvisorio e' revocato quando siano venute
meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge   30   dicemtre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1990, n. 39, il nulla osta
provvisorio  di  cui  al  comma  1  non  e'  rilasciato  o,  se  gia'
rilasciato,  e'  revocato  nei  confronti  dei cittadini di Stati non
appartenenti  all'Unione  europea  segnalati  per  attivita' connesse
all'organizzazione  o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina,
della  prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti
o  psicotrope,  ovvero  per  attivita'  comunque  pericolose  per  la
sicurezza  pubblica  o per gravi reati contro la vita e l'incolumita'
delle persone.
  3.  Nei confronti delle persone cui non e' rilasciato o e' revocato
il  nulla  osta provvisorio di cui al comma 1, esaurite le necessita'
di  pubblico  soccorso,  il  questore  provvede  al respingimento con
accompagnamento    immediato   alla   frontiera,   adottando,   anche
avvalendosi  della forza pubblica, le misure occorrenti affinche' gli
interessati  non  si  sottraggano  all'esecuzione  del provvedimento.
Avverso  il  respingimento  e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al
tribunale amministrativo regionale del luogo dove ha sede l'autorita'
che ha emesso il provvedimento, anche per il tramite della competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana,  ma la misura e'
eseguita anche in pendenza del ricorso.
  4.  Nel  corso  di  operazioni  di polizia finalizzate al contrasto
dell'immigrazione  clandestina,  gli  ufficiali  e agenti di pubblica
sicurezza   operanti   nelle   province  di  confine  e  nelle  acque
territoriali  possono  procedere  al  controllo  e alle ispezioni dei
mezzi  di  trasporto  e  delle  cose trasportate, anche se soggetti a
speciale   regime   doganale,   quando,  in  relazione  a  specifiche
circostanze  di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati  motivi di
ritenere  che  possano essere utilizzati per la commissione di taluno
dei  reati  previsti  in  materia  di  immigrazione  clandestina,  di
prostituzione,  di  traffico  di  armi  o  di sostanze stupefacenti o
psicotrope.  Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto in
appositi  moduli processo verbale, che e' trasmesso entro quarantotto
ore  al  procuratore  della  Repubblica,  il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
  5.  Nei  confronti dello straniero che, a richiesta degli ufficiali
ed  agenti  di  pubblica  sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo,  il permesso di soggiorno ovvero il nulla osta provvisorio di
cui al comma 1, il prefetto dispone l'espulsione, da eseguirsi a cura
del  questore  con  accompagnamento  immediato alla frontiera a mezzo
della  forza  pubblica.  Contro  il  provvedimento  di  espulsione e'
ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
del  luogo  ove  ha  sede  l'autorita' che lo ha emesso, anche per il
tramite  della  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare
italiana,  ma  il  provvedimento  e'  eseguito  anche in pendenza del
ricorso.