Art. 2.
1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 50
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n.
502/1992 si veda in nota alle premesse.