Art. 2.
 1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito  ai
sensi  dell'articolo  6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di
farlo osservare.
  Roma, 17 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
 Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 51
 
          Nota all'art. 2:
            -  Per  il  testo  del  comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.