Art. 10. (Rapporto di lavoro). 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE e' disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici. 2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). 3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, e' determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non puo' essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennita' di servizio all'estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale. 4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalita' estera assunto localmente per le esigenze delle unita' operative all'estero e' disciplinato dalle norme e dagli usi locali.
Nota all'art. 10: - La legge 30 aprile 1969, n. 153, reca: "Riunione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale". Si trascrive il testo del relativo art. 12: "Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per conto del loro ammontare; 2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennita' di anzianita'; 4) di indennita' di cassa; 5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate''".