Art. 10. 
                        (Rapporto di lavoro). 
    1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del  personale  dell'ICE
e' disciplinato dai contratti  collettivi  del  comparto  degli  enti
pubblici non economici. 
    2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma  1
si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4,  comma
3, lettera a). 
    3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore  generale,  e'   determinato   il   trattamento   economico
accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. 
Tale trattamento non puo' essere inferiore al 75 per cento di  quello
previsto per i corrispondenti livelli  del  personale  del  Ministero
degli affari esteri secondo  la  tabella  di  equiparazione  vigente.
L'indennita' di servizio all'estero e' esclusa dalla contribuzione di
previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo  12  della
legge 30 aprile 1969, n. 153,  e  successive  modificazioni,  per  la
parte eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale. 
    4. Il rapporto di lavoro del  personale  di  nazionalita'  estera
assunto localmente per le esigenze delle unita' operative  all'estero
e' disciplinato dalle norme e dagli usi locali. 
 
          Nota all'art. 10: 
            - La legge 30 aprile 1969, n. 153, reca: "Riunione  degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale". Si trascrive il testo del relativo art. 12: 
            "Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto
          1945, n. 692, recepiti negli articoli 27  e  28  del  testo
          unico delle norme sugli assegni  familiari,  approvato  con
          decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico
          delle disposizioni contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, approvato  con  decreto  30  giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: 
            "Per la  determinazione  della  base  imponibile  per  il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si considera retribuzione  tutto  cio'  che  il  lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro. 
            Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo: 
             1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa,
          limitatamente al 50 per conto del loro ammontare; 
             2)  di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che  costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro; 
             3) di indennita' di anzianita'; 
             4) di indennita' di cassa; 
             5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in
          sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al  60
          per cento del suo ammontare; 
             6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a
          titolo  di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e   non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. 
            L'art. 74 del testo unico  delle  norme  concernenti  gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa  dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. 
            L'elencazione degli elementi esclusi  dal  calcolo  della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo. 
            La  retribuzione  come  sopra   determinata   e'   presa,
          altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni  a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate''".