Art. 11. 
                    (Rappresentanza in Giudizio). 
    1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio  per
le cause pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  28
ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado
in  corso  e  salva   diversa   determinazione   dall'avvocato   gia'
incaricato. 
 
          Note all'art. 11: 
            - Si trascrive l'art. 43 del testo unico  delle  leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello  Stato,  approvato  con  R.D.  n.   1611/1993,   come
          modificato dall'art. 11 della legge  16  novembre  1939  n.
          1889, e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103: 
            "Art. 43. - L'Avvocatura dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le autorita' giudiziarie, i  collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche e a sola vigilanza dello Stato, sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento, o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
            Le  disposizioni  e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze (ora di concerto con i  Ministri
          di grazia e giustizia e del tesoro, n.d.r). 
            Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo
          comma, la rappresentanza e la difesa nei  giudizi  indicati
          nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato
          in  via  organica  ed  esclusiva,  eccettuati  i  casi   di
          conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
            Salve le ipotesi di conflitto, ove  tali  amministrazioni
          ed  enti  intendano  in   casi   speciali   non   avvalersi
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  debbono  adottare  apposita
          motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
            Le disposizioni di cui ai precedenti  commi  sono  estese
          agli  enti  regionali  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti". 
            - La legge 28 ottobre 1994, n. 600, reca: "Conversione in
          legge; con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994,
          n. 522, recante  disposizioni  urgenti  per  assicurare  il
          funzionamento  dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio
          estero".