Art. 11. (Rappresentanza in Giudizio). 1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato gia' incaricato.
Note all'art. 11: - Si trascrive l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1993, come modificato dall'art. 11 della legge 16 novembre 1939 n. 1889, e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103: "Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche e a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento, o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze (ora di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, n.d.r). Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali previa deliberazione degli organi competenti". - La legge 28 ottobre 1994, n. 600, reca: "Conversione in legge; con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero".