Art. 12. 
                    (Norme transitorie e finali). 
    1. Entro tre mesi dalla' data di entrata in vigore della presente
legge si provvede alla costituzione degli  organi  dell'ICE.  Fino  a
tale  momento  restano  in  vigore,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui  al  decreto-  legge  29  agosto  1994,  n.  522,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600. 
    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge il consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del  direttore
generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui
all'articolo 1, comma 1. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
nuovo  statuto  dell'ICE  si  applica,  in  quanto  compatibile,   il
regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18
gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, il consiglio di amministrazione  provvede  alla
rideterminazione   della   dotazione   organica   dell'ICE,    previa
rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  nelle  forme  previste   dalla
legislazione vigente, tenendo conto delle  effettive  esigenze  della
sede centrale, della riduzione del  numero  delle  sedi  periferiche,
nonche' della riorganizzazione della rete estera.  Nel  caso  in  cui
dalla  rilevazione  di  cui  al  precedente  periodo   emergesse   la
necessita'  di  ridimensionare  l'organico  esistente  alla  data  di
entrata  in  vigore   della   presente   legge,   il   consiglio   di
amministrazione sottoporra' al Ministro del commercio con l'estero  e
al Ministro del tesoro un piano di mobilita', secondo quanto previsto
dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    3. Nel periodo tra la data di entrata in  vigore  della  presente
legge e l'approvazione del piano di attivita' di cui all'articolo  7,
l'attivita' dell'ICE prosegue in  regime  transitorio  in  base  alle
disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989,  n.  106.  I
programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore  della
presente   legge   vengono   completati   secondo   le   disposizioni
originariamente previste. 
    4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili  con  la  presente
legge. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 25 marzo 1997 
 
 
                             SCALFARO 
 
                                Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                       Ministri 
                                   Fantozzi, Ministro del commercio 
                                             con l'estero 
 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
          Note all'art. 12: 
            - Il  D.L.  29  agosto  1994,  n.  522,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n.  600,  reca:
          "Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il   funzionamento
          dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero". 
            -  Il  D.P.R.  18  gennaio  1990,  n.   49   (Regolamento
          riguardante  lo  statuto  dell'Istituto  nazionale  per  il
          commercio  estero)  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  65  del  19  marzo
          1990. 
            - Per il titolo del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          veda in nota all'art. 4. 
            - Per il titolo della legge 18 marzo  1989,  n.  106,  si
          veda in nota all'art. 8.