Art. 2. 
                             (Funzioni). 
    1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e
di economicita' ed ha  il  compito  di  promuovere  e  sviluppare  il
commercio con l'estero, nonche' i processi di  internazionalizzazione
del sistema produttivo  nazionale,  segnatamente  con  riguardo  alle
esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce
altresi' servizi alle imprese estere volti a  potenziare  i  rapporti
con il mercato nazionale e concorre  a  promuovere  gli  investimenti
esteri in Italia. 
    2. Nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  l'ICE,  operando  in
stretto  raccordo  con  le  regioni,  con  le  camere  di  commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni
imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di  base
di  carattere  istituzionale,  nonche'  i  servizi  personalizzati  e
specializzati. A tale fine: 
    a) cura lo  studio  sistematico  delle  caratteristiche  e  delle
tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard
qualitativi e  di  sicurezza  vigenti,  elaborandone  i  risultati  e
diffondendoli tra i soggetti pubblici e  gli  operatori  interessati;
coopera con le rappresentanze  diplomatiche  all'estero  al  fine  di
determinare le condizioni piu' favorevoli  all'internazionalizzazione
delle imprese italiane; 
    b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e
dei servizi italiani sui mercati internazionali,  nonche'  l'immagine
del prodotto italiano  nel  mondo,  anche  fornendo  assistenza  alle
imprese italiane ed a  quelle  estere  interessate  agli  scambi  con
l'Italia; 
    c) offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza  alle
imprese italiane che operano nel commercio internazionale; 
    d) promuove la formazione manageriale,  professionale  e  tecnica
dei    quadri    italiani    e    stranieri    che    operano     per
l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo'  stipulare
accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche  o  professionali,
pubbliche o private, italiane o estere; 
    e) promuove la cooperazione nei  settori  industriale,  agricolo,
della distribuzione e  del  terziario  al  fine  di  incrementare  la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali; 
    f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare  in
Italia, anche con investimenti diretti e  accordi  di  collaborazione
economica con imprese nazionali; 
    g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali  che
operano nell'import e nell'export; 
    h) effettua  la  promozione  e  l'assistenza  delle  aziende  del
settore agro-alimentare, nonche' i controlli di qualita' sui prodotti
ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente; 
    i) fornisce  su  richiesta,  e  d'intesa  con  le  rappresentanze
diplomatiche, il patrocinio alle iniziative  promozionali  all'estero
che risultino  coordinate  con  il  piano  annuale  e  con  le  altre
iniziative non comprese nel piano; 
    l) svolge ogni altra attivita' utile per il  conseguimento  delle
sue finalita'. 
    3. I servizi  personalizzati  e  specializzati  sono  prestati  a
pagamento   secondo   modalita'   determinate   dal   consiglio    di
amministrazione dell'ICE.