Art. 3. (Struttura organizzativa). 1. L'ICE ha la seguente articolazione: a) sede centrale; b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale; c) unita' operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano. 2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE puo' stipulare accordi o convenzioni, nonche' costituire societa' con soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia' esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e gestione delle risorse. 3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni. 4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo Êstatus3/4 di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. 5. Le unita' operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.