Art. 3. 
                     (Struttura organizzativa). 
    1. L'ICE ha la seguente articolazione: 
    a) sede centrale; 
    b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a  carattere
temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale; 
    c) unita' operative all'estero,  anche  a  carattere  temporaneo,
stabilite  in  base  all'interesse   dei   mercati   ed   alle   loro
potenzialita' per il sistema produttivo italiano. 
    2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche  in
termini di  razionalizzazione  organizzativa,  e  per  promuovere  la
collaborazione delle categorie e degli enti interessati,  l'ICE  puo'
stipulare accordi o  convenzioni,  nonche'  costituire  societa'  con
soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia'  esistenti.
Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione  di  personale,
compreso quello eventualmente confluito o distaccato  dall'ICE,  dopo
aver definito i carichi di lavoro e la dotazione  organica  dell'ICE;
le modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e gestione
delle risorse. 
    3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti  pubblici
operanti     nell'erogazione     di      servizi      a      supporto
dell'internazionalizzazione, gli uffici  periferici  dell'ICE  ed  il
relativo personale, a seguito  di  specifici  accordi  approvati  dal
Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti  organizzativi
regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con  altri
soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di
impresa, secondo formule operative da definire nei singoli  casi.  In
ogni caso, gli uffici periferici  dell'ICE  concorrono,  nelle  forme
definite  da   specifiche   convenzioni   di   durata   quinquennale,
all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle  imprese
locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni. 
    4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate  nelle
forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo Êstatus3/4  di
Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche  per  il
personale che vi presta servizio. 
    5. Le unita' operative all'estero operano in stretto collegamento
con le rappresentanze  diplomatiche  italiane  per  il  coordinamento
delle attivita' promozionali svolte da altri enti pubblici o privati,
nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.