Art. 8. (Disposizioni finanziarie). 1. Le entrate dell'ICE sono costituite da: a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106; b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attivita' di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71; c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attivita' svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi; d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; f) gli utili delle societa' costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2; g) altri proventi patrimoniali e di gestione. 2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attivita' di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine. 3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'ICE, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.
Note all'art. 8: - La legge 18 marzo 1989, n. 106, reca: "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3. - 1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto: a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'art. 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta; b) assegnazione annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale. 2. A fronte di spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, e' attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformita' a quanto previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero, legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero. 3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'art. 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilita' analitica di tipo industriale, sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare: a) la quota dei costi generali non ripartibili; b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attivita' espletate o dei servizi prestati; c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate". - Per la legge 16 marzo 1976, n. 71 si veda in nota all'art. 7.