Art. 8. 
                     (Disposizioni finanziarie). 
    1. Le entrate dell'ICE sono costituite da: 
    a) il contributo annuale per le spese  di  funzionamento  di  cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106; 
    b) il contributo  annuale  per  il  finanziamento  del  piano  di
attivita' di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71; 
    c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio  dello  Stato,  a
fronte di attivita' svolte su richiesta di altre amministrazioni  per
la realizzazione di specifici programmi; 
    d)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di  progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 
    e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori  pubblici  o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 
    f) gli utili delle societa' costituite  o  partecipate  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2; 
    g) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
    2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano
di attivita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  non  possono  essere
utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale  dipendente
utilizzato a tal fine. 
    3.  Le  norme  che  disciplinano  la  gestione   patrimoniale   e
finanziaria dell'ICE  sono  ispirate  alle  disposizioni  del  codice
civile in materia di impresa  nonche'  alle  specifiche  esigenze  di
operativita' dell'ICE, in relazione anche all'attivita' da  svolgersi
all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del
bilancio. 
 
          Note all'art. 8: 
            - La legge 18 marzo 1989, n.  106,  reca:  "Riordinamento
          dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero".   Si
          trascrive il testo del relativo art. 3: 
            "Art.   3.   -   1.   Costituiscono    entrate    proprie
          dell'Istituto: 
             a) i corrispettivi dei servizi prestati  agli  operatori
          economici pubblici o privati, come  indicati  dall'art.  2,
          comma 1,  e  determinati  con  delibere  del  consiglio  di
          amministrazione soggette all'approvazione del Ministro  del
          commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta; 
             b) assegnazione annuali, a  carico  del  bilancio  dello
          Stato, a fronte  di  servizi  prestati  a  richiesta  delle
          amministrazioni  dello  Stato  o  compresi  nel   programma
          promozionale. 
            2. A fronte di spese generali non coperte  dalle  entrate
          di cui al comma 1, e' attribuito all'Istituto un contributo
          alle spese di funzionamento  in  Italia  e  all'estero,  in
          conformita' a quanto previsto dalla tabella D  della  legge
          finanziaria per il 1989 alla voce Ministero  del  commercio
          con l'estero, legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190
          miliardi per il 1989,  195  miliardi  per  il  1990  e  200
          miliardi per il 1991. Alla  determinazione  del  contributo
          negli  anni  successivi  si  provvede  a  norma   dell'art.
          11-quater della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  adeguandolo
          con riferimento al tasso di inflazione  ovvero  riducendolo
          in  relazione  ai  risultati  delle  analisi  di   cui   al
          successivo  comma  3.  All'erogazione  del  contributo   si
          provvede in unica soluzione,  all'inizio  di  ciascun  anno
          finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa
          del Ministero del commercio con l'estero. 
            3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'art.
          1, l'Istituto fornisce  dettagliati  elementi  informativi,
          sulla base del proprio sistema di contabilita' analitica di
          tipo industriale, sui costi delle attivita' espletate e dei
          servizi   prestati   e   sui   corrispettivi    introitati,
          specificando in particolare: 
             a) la quota dei costi generali non ripartibili; 
             b) la quota dei costi  generali  imputabili  a  ciascuna
          tipologia delle attivita' espletate o dei servizi prestati; 
             c)  la  differenza,  per  i  servizi   prestati   dietro
          corrispettivo, tra  il  prezzo  di  mercato  e  le  tariffe
          agevolate in concreto applicate". 
            - Per la legge 16 marzo 1976,  n.  71  si  veda  in  nota
          all'art. 7.