Art. 4.
                    Servizi sostitutivi di mensa
 1.  Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di
cui  al  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3
marzo  1994,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo
1994,  devono  intendersi  le  somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate  dai pubblici esercizi, nonche' le cessioni di prodotti di
gastronomia  pronti  per  il  consumo  immediato  effettuate da mense
aziendali,  interaziendali,  rosticcerie  e  gastronomie artigianali,
pubblici    esercizi    e    dagli    esercizi   commerciali   muniti
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  24  della legge 11 giugno
1971,  n.  426,  per  la  vendita dei generi compresi nella tabella I
dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonche' dell'autorizzazione
di  cui  all'articolo  2  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, per la
produzione,  preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari,
anche  su  area  pubblica,  e  operate dietro commesse di imprese che
forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.
 
          Note all'art. 4:
            - L'art. 24 della legge n. 426 dell'11 giugno 1971  cosi'
          recita:
            "Art.   24.  -  L'apertura  di  esercizi  al  minuto,  il
          trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli  esercizi
          gia'  esistenti  mediante l'acquisizione di nuovi locali di
          vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
            L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel
          cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle
          commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con  l'osservanza
          dei   criteri   stabiliti  dal  piano.     L'autorizzazione
          all'ampliamento  deve  essere  sempre  concessa  quando  lo
          ampliamento   stesso   non   modifichi  le  caratteristiche
          dell'esercizio e quindi l'equilibrio  commerciale  previsto
          dal piano.
            L'autorizzazione,   fermo  il  rispetto  dei  regolamenti
          locali di polizia urbana, annonaria,  igienico-sanitaria  e
          delle  norme  relative alla destinazione ed all'uso di vari
          edifici nelle zone urbane, e' negata  soloquando  il  nuovo
          esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio
          esistente  risultino  in  contrasto con le disposizioni del
          piano e della presente legge".
            - La tabella I allegata al D.M. 4 agosto  1988,  n.  375,
          elenca  i  seguenti  generi:  prodotti alimentari: freschi,
          conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il
          pane, il latte e derivati  e  le  bevande  anche  alcoliche
          (esclusi  soltanto  i  prodotti  ortofrutticoli freschi, le
          carni fresche delle specie ittiche e  le  carni  fresche  e
          congelate  delle  altre  specie  animali, le carni di bassa
          macelleria e le frattaglie).
            - L'art. 2 della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  cosi'
          recita:
            "Art.  2.  -  L'esercizio  di stabilimenti, laboratori di
          produzione,  preparazione  e  confezionamento,  nonche'  di
          depositi    all'ingrosso   di   sostanze   alimentari,   e'
          subordinato ad autorizzazione sanitaria.
            Il   rilascio  di  tale  autorizzazione  e'  condizionato
          dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari,  sia  di
          impianto,  che  funzionali,  previsti  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti.
            I titolari degli stabilimenti e laboratori,  nonche'  dei
          depositi   all'ingrosso,   di  cui  al  primo  comma,  gia'
          esistenti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  debbono  nel  termine  di  tre  mesi, richiedere la
          prescritta autorizzazione sanitaria,  anche  nel  caso  che
          fossero  in  possesso di autorizzazioni rilasciate da altri
          Dicasteri in base a leggi speciali. I  contravventori  sono
          puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000".