Art. 5. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche 1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilita' delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del piu' alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera"; b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del piu' alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4"; c) all'articolo 6, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione". 2. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, gia' differita al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differita al 30 giugno 1997. 3. Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 24, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 1997.
Note all'art. 5: - Il vecchio testo dell'art. 2, comma 7, della legge 28 marzo 1991, n. 112, era il seguente: "Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di piu' ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilita' delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge". - Il vecchio testo dell'art. 3, comma 6, della legge 28 marzo 1991, n. 112, era il seguente: "Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4". - Il vecchio testo dell'art. 6, comma 5, era il seguente: "Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, casi di particolare gravita' e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente di sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa". - Il comma 11 dell'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, cosi' si esprime: "Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398". - Il comma 1 dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, cosi' recita: "La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'art. 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al 31 dicembre 1995". - Il comma 11 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, cosi' si esprime: "La facolta' di cui al comma 6 dell'art. 2 e' riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purche' la eserciti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".