Art. 5.
       Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche
 1.  Alla  legge  28  marzo  1991, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  Ai  mercati  e  alle  fiere  locali  che  si svolgono a cadenza
superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al
commercio  su  aree  pubbliche  di  cui all'articolo 1 provenienti da
tutto  il  territorio nazionale nei limiti della disponibilita' delle
aree  destinate  a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il
criterio  del  piu'  alto  numero  di  presenze  fatte registrare sul
mercato o sulla fiera";
  b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Le  aree  in  cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono
preferibilmente  assegnate,  sulla  base  del  criterio del piu' alto
numero   di   presenze,   ai   soggetti  che  dispongono  del  titolo
autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4";
  c) all'articolo 6, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.  Per  le  violazioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita'
competente  a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e' il sindaco del comune nel cui territorio
ha avuto luogo la violazione".
 2. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle
notizie  di  cui  all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 4 giugno 1993, n.
248,  ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per
l'esercizio  del  commercio  ambulante, gia' differita al 31 dicembre
1995  dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e'
differita al 30 giugno 1997.
 3.  Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo
24,  comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni,
e' differito al 30 giugno 1997.
 
          Note all'art. 5:
            -  Il  vecchio testo dell'art. 2, comma 7, della legge 28
          marzo 1991, n. 112, era il seguente:  "Ai  mercati  o  alle
          fiere  locali  che  si  svolgono  a  cadenza mensile, o con
          intervalli di piu'  ampia  durata,  possono  partecipare  i
          titolari  di  autorizzazione al commercio su aree pubbliche
          di cui  all'art.  1  provenienti  da  tutto  il  territorio
          nazionale,  nei  limiti  delle  disponibilita'  delle  aree
          destinate a tale scopo  dal  comune  e  secondo  i  criteri
          stabiliti  dal  regolamento  di  esecuzione  della presente
          legge".
            - Il vecchio testo dell'art. 3, comma 6, della  legge  28
          marzo 1991, n. 112, era il seguente:
            "Le  aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre
          devono essere  preferibilmente  assegnate  ai  titolari  di
          autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4".
            - Il vecchio testo dell'art. 6, comma 5, era il seguente:
            "Per  le  violazioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e 4,
          l'autorita'  competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
          all'art.  17  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e'
          l'UPICA competente  per  territorio.  Il  medesimo  ufficio
          comunica  all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione,
          casi   di  particolare  gravita'  e  di  recidiva  ai  fini
          dell'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente
          di  sospensione  dell'autorizzazione  per  un  massimo   di
          sessanta giorni, e di revoca della stessa".
            -  Il  comma  11  dell'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n.
          248, cosi' si esprime: "Trascorsi  dodici mesi dall'entrata
          in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non
          sia in possesso della ricevuta della  lettera  raccomandata
          con  la  quale  ha provveduto all'invio della copia e delle
          notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno  la  validita'
          dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  della  legge 19
          maggio 1976, n. 398".
            - Il comma 1 dell'art. 3 della legge 5 gennaio  1996,  n.
          25,   cosi'   recita:  "La  scadenza  del  termine  per  la
          comunicazione delle scelte e delle notizie di cui  all'art.
          19,  comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993,  n.    248,  ai
          fini  della  conversione  delle preesistenti autorizzazioni
          per l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al  31
          dicembre 1995".
            -  Il  comma  11 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, cosi' si
          esprime:  "La facolta' di cui al comma  6  dell'art.  2  e'
          riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta
          per  conversione ai sensi dell'art. 19, purche' la eserciti
          entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione".