Art. 6.
                 Uso illecito di mezzi pubblicitari
              e illecita occupazione di suolo pubblico
 1.  In  caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e
nella  occupazione  di  suolo  pubblico  in violazione delle norme di
legge  e  del  regolamento  comunale,  l'autorita'  che ha rilasciato
l'autorizzazione  per  l'esercizio  dell'attivita' di vendita in sede
fissa  e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e
28  marzo  1991,  n.  112,  nonche' per l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione  al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge
25  agosto  1991,  n.  287,  dispone,  previa diffida, la sospensione
dell'attivita' per un periodo non superiore a tre giorni.