Art. 7. Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso 1. L'erogazione del contributo in conto capitale relativo agli stati di avanzamento lavori a favore delle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, avviene sulla base della dichiarazione di accertamento della realizzazione fisica degli investimenti da parte degli istituti di credito finanziatori. Il programma di investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi spettanti sono rideterminati, entro il tempo massimo previsto dal decreto di concessione, con il provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale. Le somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilita' dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 marzo 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 7: - L'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recita: "Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale: 1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati; 2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari: a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno; b) al 30 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolati pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale". - L'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, cosi' si esprime: "Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 4, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministrero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".