Art. 7.
             Contributi per la realizzazione di mercati
                    agro-alimentari all'ingrosso

  1.  L'erogazione  del  contributo  in  conto capitale relativo agli
stati  di  avanzamento  lavori  a  favore delle societa' consortili a
partecipazione  maggioritaria  di  capitale  pubblico  che realizzano
mercati  agro-alimentari  all'ingrosso,  ai  sensi  dell'articolo 11,
comma  16,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, avviene sulla base
della  dichiarazione di accertamento della realizzazione fisica degli
investimenti  da  parte  degli  istituti  di credito finanziatori. Il
programma  di  investimenti  e  l'ammontare definitivo dei contributi
spettanti  sono  rideterminati,  entro  il tempo massimo previsto dal
decreto  di concessione, con il provvedimento di liquidazione a saldo
del   contributo   in   conto   capitale.  Le  somme  non  utilizzate
riaffluiscono  sulle  disponibilita'  dei  capitoli 8043 e 8044 dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge
28 dicembre 1991, n. 421.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 25 marzo 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Note all'art. 7:
            - L'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio  1986,  n.
          41, recita:
            "Le  predette somme sono destinate alla concessione delle
          seguenti agevolazioni alle societa'  promotrici  di  centri
          commerciali  all'ingrosso  nonche' alle societa' consortili
          con partecipazione maggioritaria di capitale  pubblico  che
          realizzano    mercati   agro-alimentari   all'ingrosso   di
          interesse nazionale, regionale e provinciale:
             1)  contributi in conto capitale nella misura del 40 per
          cento degli investimenti fissi realizzati;
             2) contributi in conto  interessi  su  finanziamenti  di
          istituti di credito speciali pari:
              a)  al  40  per cento degli investimenti realizzati con
          tasso  agevolato  pari  al  30  per  cento  del  tasso   di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati nel Mezzogiorno;
              b) al 30 per cento degli  investimenti  realizzati  con
          tasso   agevolati  pari  al  50  per  cento  del  tasso  di
          riferimento stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per  i
          mercati realizzati nel restante territorio nazionale".
            -  L'art.  2,  comma  3, della legge 28 dicembre 1991, n.
          421,  cosi'  si  esprime:  "Le  somme  impegnate   per   la
          concessione  dei  contributi  alle  societa' consortili che
          realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla
          legge 28 febbraio 1986, n. 4, e successive modificazioni, e
          non liquidate, sono riassegnate  per  le  stesse  finalita'
          allo   stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministrero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".