Art. 10.
                      Informazioni sul prodotto
  1. Dopo l'articolo 10-bis della legge e' inserito il seguente:
  "Art. 10-ter. -  1. Il produttore o il suo  mandatario o la persona
per conto della  quale un prodotto cosmetico  viene fabbricato oppure
il responsabile dell'immissione sul  mercato di un prodotto cosmetico
importato  da  Paesi non  appartenenti  all'Unione  europea tiene  ad
immediata disposizione del Ministero della sanita' - Dipartimento per
la  valutazione  dei  medicinali   e  la  farmacovigilanza,  ai  fini
dell'esercizio del controllo,  all'indirizzo specificato in etichetta
come  previsto  all'articolo 8,  comma  1,  lettera a),  le  seguenti
informazioni:
  a)  la  formula qualitativa  e  quantitativa  del prodotto;  per  i
composti odoranti e i profumi, le  informazioni si limitano al nome e
al numero di codice del composto e all'indentita' del fornitore;
  b)  le specifiche  fisicochimiche e  microbiologiche delle  materie
prime e  del prodotto finito  e i criteri di  purezza e i  criteri di
controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
  c) il metodo di fabbricazione  conformemente alle buone pratiche di
fabbricazione;
  d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute
umana. A  tale riguardo,  il produttore  prende in  considerazione il
profilo  tossicologico  generale   degli  ingredienti,  la  struttura
chimica e il livello d'esposizione;
  e)  il nome  e l'indirizzo  delle persone  qualificate responsabili
della valutazione di cui alla  lettera d). Tali persone devono essere
in possesso di  uno dei seguenti diplomi di laurea  o in possesso del
titolo   di  equivalente   disciplina  universitaria   di  un   Paese
dell'Unione europea: in medicina  e chirurgia, in scienze biologiche,
in farmacia, in  chimica e tecnologie farmaceutiche, in  chimica o in
chimica industriale;  qualora il valutatore sia,  invece, in possesso
di un titolo di studio conseguito ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, in Italia o in altro Paese dell'Unione europea,
e'  necessario   che  l'interessato   documenti  di   aver  acquisito
esperienza nel settore specifico; il valutatore della sicurezza puo',
analogamente a quanto  avviene per il direttore  tecnico, svolgere la
sua attivita' con un rapporto  di lavoro anche di tipo professionale.
La figura del valutatore della sicurezza potra' coincidere con quella
del direttore  tecnico o dell'esperto  di cui all'articolo  10, comma
3-bis, qualora  questi ultimi  posseggano i requisiti  previsti dalla
presente legge;
  f) i dati esistenti per  quanto riguarda gli effetti indesiderabili
per la salute umana provocati  dal prodotto cosmetico in seguito alla
sua utilizzazione;
  g) le prove degli effetti  attribuiti al prodotto cosmetico qualora
la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi.
  2.  Le  aziende  produttrici   e  distributrici  di  materie  prime
destinate ai prodotti cosmetici sono tenute a fornire agli acquirenti
tutte   le  informazioni   necessarie   alla  predisposizione   della
documentazione  di  cui alla  lettera  b)  e alla  valutazione  della
sicurezza prevista alla  lettera d) del comma 1,  anche mediante dati
sul potere irritante ed allergizzante delle sostanze.
  3.  Con decreto  del Ministro  della  sanita', di  concerto con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base
di disposizioni comunitarie, sono definite linee guida sugli obblighi
di  informazione  di  cui  al  comma 2  e  sulla  compilazione  delle
informazioni di cui al comma 1.
  4. La  valutazione della sicurezza  per la  salute umana di  cui al
comma 1,  lettera d), viene  effettuata conformemente ai  principi di
buone  pratiche  di  laboratorio,  cosi' come  previsti  nel  decreto
legislativo 27 gennaio  1992, n. 120, per le  prove sugli ingredienti
dei prodotti.
  5. Le informazioni  di cui al comma 1 devono  essere disponibili in
lingua italiana o in lingua inglese o francese.
  6. Il produttore  o il suo mandatario o la  persona per conto della
quale il  prodotto cosmetico viene fabbricato  oppure il responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico importato da Paesi
non  appartenenti alla  Unione europea  deve comunicare  al Ministero
dell sanita'  - Dipartimento per  la valutazione dei medicinali  e la
farmacovigilanza, l'indirizzo dei luoghi  di fabbricazione o di prima
importazione  nell'Unione   europea  dei  prodotti   cosmetici  prima
dell'immissione  sul  mercato,  nonche'   l'indirizzo  del  luogo  di
detenzione delle informazioni  di cui al comma 1,  qualora diverso da
quello indicato in etichetta.
  7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o
sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante
puo' scegliere  anche un  solo luogo di  fabbricazione dove  tenere a
disposizione le informazioni di cui al comma 1.
  8. Ogni modificazione dei  dati di cui ai commi 6  e 7 deve formare
oggetto di nuova preventiva comunicazione.
  9. Salvo che  il fatto non costituisca  reato chiunque contravviene
alle disposizioni di cui ai commi 1,  2 e 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa da lire  dieci milioni a lire  cento milioni, chiunque
contravviene alle disposizioni  di cui ai commi 5, 6  e 8 e' soggetto
alla sanzione amministrativa da lire  cinque milioni a lire cinquanta
milioni.".
 
           Note all'art. 10:
            -  Il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
          "Attuazione della  direttiva n.  89/48/CEE  relativa ad  un
          sistema generale   di  riconoscimento    dei  diplomi    di
          istruzione      superiore   che      sanzionano  formazioni
          professionali di una durata minima di tre anni".
            - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  120,  reca:
          "Attuazione  delle  direttive n. 88/320/CEE e  n. 90/18/CEE
          in materia di ispezione e verifica della  buona  prassi  di
          laboratorio".