Art. 13.
      Comunicazione di dati da parte delle aziende in attivita'
  1.  Entro un  mese dalla  data di  entrata in  vigore del  presente
decreto  le  imprese   in  attivita'  al  31   dicembre  1996  devono
trasmettere  al  Ministero  della  sanita' e  alla  regione  nel  cui
territorio  sono ubicati  gli stabilimenti  di produzione  o ha  sede
l'impresa importatrice i dati previsti dall'articolo 10, commi 6, 7 e
8, della legge, come modificati dal presente decreto, aggiornati alla
data di  invio della  comunicazione, nonche'  indicare la  sede nella
quale saranno  conservate le informazioni di  cui all'articolo 10-ter
della legge, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto.
  2. Chiunque contravviene alle disposizioni  del comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa da lire  cinque milioni a lire cinquanta
milioni.