Art. 14. Disposizioni transitorie 1. I cosmetici con etichettatura conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della legge, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, ma non conforme alle disposizioni dei commi da 1 a 14 del nuovo testo dell'articolo 8 della legge, previsto dall'articolo 6 del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori, anche da Paesi appartenenti all'Unione europea, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998. 2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10-ter della legge, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8-bis della legge, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, e' emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 14: - Per l'art. 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note all'art. 6.