Art. 14.
                       Disposizioni transitorie
  1.  I  cosmetici  con  etichettatura  conforme  a  quanto  previsto
dall'articolo 8  della legge, come modificato  dall'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, ma non conforme
alle disposizioni dei commi da 1 a 14 del nuovo testo dell'articolo 8
della  legge,  previsto dall'articolo  6  del  presente decreto,  non
possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori, anche
da Paesi appartenenti all'Unione  europea, decorsi centottanta giorni
dall'entrata  in vigore  del presente  decreto e  non possono  essere
venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998.
  2.  L'obbligo di  cui ai  commi 1  e 4  dell'articolo 10-ter  della
legge, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, ha effetto a
decorrere dal  centottantesimo giorno successivo a  quello della data
di entrata in vigore del presente decreto.
  3. In  sede di  prima applicazione,  il decreto di  cui al  comma 9
dell'articolo  8-bis  della  legge, introdotto  dall'articolo  7  del
presente decreto,  e' emanato  entro sessanta giorni  dall'entrata in
vigore del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 aprile 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        Bindi, Ministro della sanita'
   Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                Flick, Ministro di grazia e giustizia
                                          Ciampi, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 14:
            -   Per l'art.  8 della  legge 11  ottobre 1986,  n. 713,
          vedi note all'art. 6.