Art. 2.
                       Definizione di cosmetico
  1.  Il  comma 1  dell'articolo  1  della  legge e'  sostituito  dal
seguente:
  "  1.  Ai fini  della  presente  legge  si intendono  per  prodotti
cosmetici  le sostanze  e  le preparazioni,  diverse dai  medicinali,
destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano
(epidermide,  sistema  pilifero  e capelli,  unghie,  labbra,  organi
genitali esterni)  oppure sui denti  e sulle mucose della  bocca allo
scopo, esclusivo  o prevalente,  di pulirli,  profumarli, modificarne
l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in
buono stato.".
 
           Nota all'art. 2:
            -  L'art.   1, comma 1,  della legge 11  ottobre 1986, n.
          713, cosi' recita: "1.  Ai fini della   presente  legge  si
          intendono    per  prodotti cosmetici   le   sostanze e   le
          preparazioni  diverse dai  medicamenti destinate ad  essere
          applicate  sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli,
          sulle    unghie,  sulle  labbra,  sugli    organi  genitali
          esterni,  oppure sui denti  e sulle mucose della bocca allo
          scopo, esclusivo o prevalente,   di pulirli,    profumarli,
          proteggerli    per mantenerli  in buono stato,  modificarne
          l'aspetto  estetico o correggere  gli odori corporei".