Art. 3. Sperimentazione sugli animali 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge sono aggiunti i seguenti: "5-bis. E' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1 gennaio 1998. 5-ter. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-bis, a quello eventualmente stabilito dalla Comunita' europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente.". 2. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 della legge e' inserito il seguente: "10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanita' applica la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.".
Note all'art. 3: - Per la direttiva 93/35/CEE vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. L'art. 16, comma 2, cosi' recita: "Il Ministro della sanita' comunica alla commissione delle Comunita' europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonche' informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti".