Art. 3.
                    Sperimentazione sugli animali
  1. Dopo  il comma  5 dell'articolo  2 della  legge sono  aggiunti i
seguenti:
  "5-bis.  E'  vietato  l'uso  nei  cosmetici  di  ingredienti  o  di
combinazioni di ingredienti  sperimentati su animali a  partire dal 1
gennaio 1998.
  5-ter. Il  Ministro della sanita',  con proprio decreto,  adegua il
termine di cui al comma 5-bis, a quello eventualmente stabilito dalla
Comunita' europea secondo quanto  previsto dalla direttiva 93/35/CEE,
la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla
condizione  che sia  stato scientificamente  dimostrato che  i metodi
sperimentali  alternativi   offrono  al   consumatore  un   grado  di
protezione equivalente.".
  2. Dopo  il comma  10 dell'articolo  2 della  legge e'  inserito il
seguente:
  "10-bis.  Ai  fini  della comunicazione  annuale  alla  Commissione
europea dei dati sulle sperimentazioni  su animali, il Ministro della
sanita' applica  la procedura  di cui all'articolo  16, comma  2, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.".
 
           Note all'art. 3:
             - Per la direttiva 93/35/CEE vedi note alle premesse.
            -  Il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca:
          "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in    materia  di
          protezione  degli  animali utilizzati a fini sperimentali o
          ad altri fini scientifici.
            L'art.   16,   comma 2,   cosi'   recita:   "Il  Ministro
          della    sanita' comunica alla commissione delle  Comunita'
          europee informazioni  sulla  legislazione      e      sulle
          pratiche   amministrative   relative   agli esperimenti  su
          animali,  ivi compresi  gli obblighi  cui ottemperare prima
          di  commercializzare i  prodotti nonche' informazioni    su
          tutti  gli  esperimenti  svolti  nel   proprio territorio e
          sulle autorizzazioni o su ogni   altro elemento  di  ordine
          amministrativo concernente detti esperimenti".