Art. 4. Sanzioni per le sperimentazioni sugli animali 1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge e' sostituito dai seguenti: " 3. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto, altresi': a) chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2; b) chiunque impieghi, nella preparazione di cosmetici, sostanze o combinazioni di sostanze sperimentate su animali dopo il termine previsto dal comma 5-bis dell'articolo 2 o dopo il diverso termine di cui al comma 5-ter dello stesso articolo. 3-bis. In caso di reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore e' sospesa per un periodo di tre mesi.".
Nota all'art. 4: - L'art. 3, comma 3, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, cosi' recita: "3. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto, altresi', chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda od in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'art. 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo art. 2".