Art. 4.
            Sanzioni per le sperimentazioni sugli animali
  1.  Il  comma 3  dell'articolo  3  della  legge e'  sostituito  dai
seguenti:
  " 3. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto, altresi':
  a)  chiunque  impieghi  nella preparazione  di  cosmetici  sostanze
comprese nell'allegato V,  sezioni prima e seconda, o  in altre liste
positive aggiunte in apposite sezioni  dello stesso allegato ai sensi
del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni
precisate nel  medesimo allegato o nei  decreti ministeriali previsti
nel medesimo articolo 2;
  b) chiunque  impieghi, nella preparazione di  cosmetici, sostanze o
combinazioni  di sostanze  sperimentate  su animali  dopo il  termine
previsto dal comma 5-bis dell'articolo 2 o dopo il diverso termine di
cui al comma 5-ter dello stesso articolo.
  3-bis.  In caso  di  reiterazione  la licenza  di  produzione e  di
commercio nel settore e' sospesa per un periodo di tre mesi.".
 
           Nota all'art. 4:
            -  L'art.   3, comma 3,  della legge 11  ottobre 1986, n.
          713, cosi' recita: "3.  Alle pene  previste nel comma  2 e'
          soggetto, altresi', chiunque impieghi   nella  preparazione
          di  cosmetici    sostanze comprese nell'allegato V, sezioni
          prima e seconda od in   altre liste  positive  aggiunte  in
          apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7
          dell'art.  2,  senza  osservare  i  limiti  e le condizioni
          precisate  nel  medesimo  allegato     o   nei      decreti
          ministeriali previsti  nel medesimo art. 2".