Art. 5.
                           Sicurezza d'uso
  1.  Il  comma 1  dell'articolo  7  della  legge e'  sostituito  dal
seguente:
  "  1. I  prodotti cosmetici  devono essere  fabbricati, manipolati,
confezionati e venduti in modo tale  da non causare danni alla salute
umana  se  applicati  nelle  normali  o  ragionevolmente  prevedibili
condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della presentazione del
prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali  istruzioni per l'uso e
l'eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione
da  parte  del produttore  o  del  suo  mandatario  o di  ogni  altro
responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato
comunitario. La presenza delle indicazioni  o delle avvertenze di cui
al presente comma  non dispensa i responsabili dal  rispetto di tutti
gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge.".
  2.  Al comma  5  dell'articolo  7 della  legge,  le parole:  "nelle
normali condizioni  d'impiego" sono  sostituite dalle  parole: "nelle
normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso".
 
           Nota all'art. 5:
            -  L'art. 7, commi 1 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n.
          713, cosi' recitano:
            "1.  I prodotti  cosmetici   devono   essere  fabbricati,
          manipolati,  confezionati  e venduti  in modo  tale da  non
          causare  danni per  la salute nelle normali  condizioni  di
          impiego.
            2-4. (Omissis).
            5. Chiunque produce,  detiene per il commercio o  pone in
          commercio prodotti cosmetici che, nelle  normali condizioni
          di  impiego,  possono  essere  dannosi   per la salute   e'
          punito con la  reclusione da 1  a 5 anni e con la multa non
          inferiore a L. 2.000.000".