Art. 6.
                            Etichettatura
  1. L'articolo 8 della legge e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8.  - 1.  I  prodotti  cosmetici,  ivi compresi  i  campioni
gratuiti  distribuiti  al di  fuori  dei  normali punti  di  vendita,
possono  essere immessi  sul  mercato soltanto  se  il contenitore  a
diretto  contatto   con  il   prodotto,  di  seguito   indicato  come
condizionamento  primario, e  l'imballaggio secondario  recano, oltre
alle eventuali denominazioni di  fantasia, le seguenti indicazioni in
caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
  a) il nome o  la ragione sociale e la sede  legale del produttore o
del responsabile  dell'immissione sul mercato del  prodotto cosmetico
stabilito all'interno  dell'Unione europea. Tali  indicazioni possono
essere   abbreviate    purche'   sia    possibile   l'identificazione
dell'impresa;
  b) il  contenuto nominale al momento  del confezionamento, espresso
in  misure legali  del sistema  metrico, per  prodotti aventi  peso o
volume  netto superiore  o uguale,  rispettivamente, a  5 grammi  o 5
millilitri.  L'indicazione   non  e'  obbligatoria  per   i  campioni
gratuiti,   per    le   monodosi,   nonche'   per    gli   imballaggi
preconfenzionati solitamente  commercializzati per insieme  di pezzi,
per i  quali l'indicazione  del peso  e del  volume non  ha rilevanza
pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato
il numero  dei pezzi, quando  lo stesso non possa  essere agevolmente
determinato  dall'esterno. In  aggiunta  alle  indicazioni in  misure
legali  del  sistema  metrico,  il  contenuto  nominale  puo'  essere
espresso anche in unita' di  misura diverse, purche' con caratteri di
dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;
  c)  la  data  di  durata  minima  di  un  prodotto  cosmetico,  che
corrisponde  a  quella  alla   quale  tale  prodotto,  opportunamente
conservato, continua a  soddisfare la sua funzione  iniziale e rimane
in  particolare  conforme  alle  disposizioni   di  cui  al  comma  1
dell'articolo   7.  Essa   e'  indicata   con  la   dicitura  ''Usare
preferibilmente     entro .....'',   seguita    dalla   data   stessa
o dall'indicazione  del   punto  dell'etichetta   in  cui     figura.
Se  necessario,   tale    scritta   e'  completata   dall'indicazione
delle condizioni  la  cui  osservanza   consente  di   garantire   la
durata   indicata.   La  data  consta    dell'indicazione,  chiara  e
nell'ordine, del mese e dell'anno.  Per i prodotti  cosmetici  aventi
una durata minima superiore ai trenta  mesi, l'indicazione della data
di  durata non e' obbligatoria;
  d) le  precauzioni particolari  per l'impiego,  segnatamente quelle
indicate nelle colonne degli allegati  III e V intitolate ''Modalita'
di    impiego   e    avvertenze    da   indicare    obbligatoriamente
sull'etichetta'',  le  quali  debbono  figurare  sul  condizionamento
primario   e  sull'imballaggio   secondario   nonche'  le   eventuali
indicazioni concernenti  precauzioni particolari  da osservare  per i
prodotti  cosmetici  di  uso  professionale,  in  particolare  quelli
destinati  ai parrucchieri.  In  caso di  impossibilita' pratica,  un
foglio di  istruzioni, una fascetta  o un cartellino  allegati devono
riportare  tali indicazioni,  alle quali  il consumatore  deve essere
rinviato  mediante un'indicazione  abbreviata o  mediante il  simbolo
raffigurato    nell'allegato   VI,    che   devono    comparire   sul
condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
  e)  il numero  del  lotto  di fabbricazione  o  il riferimento  che
consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di
impossibilita' pratica  dovuta alle  ridotte dimensioni  del prodotto
cosmetico,  tale  menzione  puo' figurare  soltanto  sull'imballaggio
secondario di detti prodotti;
  f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri
dell'Unione europea;
  g) la funzione  del prodotto, salvo se  risulta dalla presentazione
dello stesso;
  h) l'elenco  degli ingredienti  nell'ordine decrescente di  peso al
momento dell'incorporazione. Tale elenco  viene preceduto dal termine
''ingredienti'' o ''ingredients''. In caso di impossibilita' pratica,
queste  indicazioni figurano  su un  foglio  di istruzioni  o su  una
fascetta  o  un  cartellino  allegati la  cui  presenza  deve  essere
richiamata  sull'imballaggio  secondario,  se  presente,  ovvero  sul
condizionamento  primario  mediante   una  indicazione  abbreviata  o
mediante il  simbolo raffigurato nell'allegato VI;  tuttavia non sono
considerati ingredienti:
  1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
  2) le sostanze tecniche  secondarie utilizzate nella fabbricazione,
ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
  3)   le   sostanze   utilizzate  nei   quantitativi   assolutamente
indispensabili come  solventi o come  vettori di composti  odoranti e
aromatizzanti.
  2.  I composti  odoranti e  aromatizzanti e  le loro  materie prime
devono  essere indicati  con  i termini  ''profumo''  o ''parfum''  e
''aroma''. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono
essere  menzionati in  ordine  sparso dopo  quelli in  concentrazione
superiore all'1%.
  3. I  coloranti possono essere  indicati in ordine sparso  dopo gli
altri  ingredienti,  conformemente  al  numero  Color  Index  o  alla
denominazione di cui all'allegato IV.
  4. Per i  prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi  quelli per le
unghie e  per i capelli,  immessi sul  mercato in varie  sfumature di
colore  puo' essere  menzionato  l'insieme  dei coloranti  utilizzati
nella gamma a condizione di  aggiungervi le parole ''puo' contenere''
o il simbolo ''+/-''.
  5.  Gli ingredienti  devono essere  dichiarati con  la nomenclatura
comune prevista  dall'inventario europeo degli  ingredienti cosmetici
di  cui  alla decisione  della  Commissione  delle Comunita'  europee
dell'8  maggio  1996,  pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee  n. L 132 del  1 giugno 1996, e  sue modificazioni,
ovvero, se gli ingredienti non  sono compresi in tale inventario, con
una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.
  6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile
far figurare le indicazioni di cui alle  lettere d) ed h) del comma 1
su  un  foglio  di  istruzioni  allegato,  dette  indicazioni  devono
figurare  su  una  fascetta  o  un  cartellino  fissati  al  prodotto
cosmetico.
  7. Qualora, nel caso  del sapone e delle perle da  bagno, o a causa
delle  dimensioni o  della forma  del prodotto,  sia impossibile  far
figurare le  indicazioni di cui  alla lettera h)  del comma 1  su una
fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di
istruzioni allegato,  dette indicazioni devono figurare  su un avviso
collocato  in  prossimita'  del  contenitore nel  quale  il  prodotto
cosmetico e' esposto per la vendita.
  8.  Per  i  cosmetici   confezionati  dal  venditore  su  richiesta
dell'acquirente  o  preconfezionati  in   vista  della  loro  vendita
immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
10, le diciture di  cui ai commi 1, 2, 3 e  4 devono essere riportate
almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
  9.  I cosmetici  posti in  vendita allo  stato sfuso  devono essere
venduti unitamente ad  un foglio riportante le indicazioni  di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4.
  10. Sul condizionamento primario  e sull'imballaggio secondario dei
prodotti cosmetici  e' consentito  l'uso di espressioni  che facciano
riferimento ad acque minerali, a  sorgenti o fanghi termali, soltanto
se i  prodotti stessi  contengono sali minerali  o fango  maturato in
acqua  termale o  fitoestratti  da  vegetazione termale,  provenienti
dagli stabilimenti  termali di cui  all'articolo 14, lettera  a), del
regio decreto 28  settembre 1919, n. 1924, o  da stabilimenti termali
esteri riconosciuti dalle competenti autorita' nazionali.
  11. Ai prodotti  cosmetici non si applicano le  disposizioni di cui
agli articoli 5 e 7 della legge  26 aprile 1983, n. 136, e successive
modifiche.
  12. I prodotti cosmetici non  sono altresi' assoggettati alle norme
di cui alla legge 29 maggio 1974,  n. 256, e al decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e  relative norme di attuazione, concernenti la
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi.
  13. Le indicazioni di cui alle lettere  b), c), d) e g) del comma 1
devono essere redatte in lingua italiana.
  14.  Le indicazioni  di cui  alla lettera  h) del  comma 1  possono
essere riportate anche solo sull'imballaggio secondario del prodotto.
  15. Chiunque  contravviene alle disposizioni del  presente articolo
soggiace alla sanzione amministrativa  da lire cinquecentomila a lire
quattromilioni.".
 
           Nota all'art. 6:
            -  L'art.  8  della  legge 11 ottobre 1986, n. 713, cosi'
          recita:
            "Art. 8. - 1. Sugli imballaggi,  recipienti  o  etichette
          dei   prodotti   cosmetici,      oltre   alle     eventuali
          denominazioni  di fantasia,  devono essere   indicati   con
          caratteri   indelebili ed  in  modo  facilmente leggibile e
          visibile:
            a) il nome o la ragione sociale   e la  sede  legale  del
          fabbricante o del responsabile  dell'immissione sul mercato
          del    prodotto  cosmetico stabilito   all'interno    della
          Comunita'  economica   europea;  tali indicazioni   possono
          essere     abbreviate     purche'    sia    possibile    la
          identificazione dell'impresa;
            b)   il      contenuto   nominale   al   momento      del
          confezionamento,  espresso  in   misure legali  del sistema
          metrico   per prodotti   aventi  peso    o  volume    netto
          superiore    o uguale,   rispettivamente, a   5 grammi  o 5
          millilitri.  L'indicazione   non  e'  obbligatoria  per   i
          campioni   gratuiti,  per  le  monodosi,  nonche'  per  gli
          imballaggi preconfezionati  solitamente    commercializzati
          per   insieme   di pezzi,  per  i  quali l'indicazione  del
          peso   e del   volume  non    ha  rilevanza    pratica;  in
          quest'ultimo  caso  sull'imballaggio deve essere menzionato
          il numero dei pezzi, quando lo stesso    non  possa  essere
          agevolmente  determinato  dall'esterno  o  non si tratti di
          prodotto solitamente commercializzato soltanto  ad  unita'.
          In  aggiunta  alle indicazioni in misure legali del sistema
          metrico, il contenuto nominale  puo' essere espresso  anche
          in  unita'  di   misura diverse,  purche' con  caratteri di
          dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;
            c)  la   data   di   durata   minima   di   un   prodotto
          cosmetico,  che corrisponde a  quella fino  alla quale tale
          prodotto, opportunamente conservato, continua a  soddisfare
          la  sua funzione  iniziale e rimane in particolare conforme
          alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.   7. Essa  e'
          indicata  con la  dicitura "Usare preferibilmente entro . "
          seguita dalla data  stessa  o  dall'indicazione  del  punto
          dell'etichetta  in    cui questa   figura.   Se necessario,
          tale   scritta  e'    completata  dall'indicazione    delle
          condizioni    la cui  osservanza  consente  di garantire la
          durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara  e
          nell'ordine,   del  mese  e    dell'anno.  Per  i  prodotti
          cosmetici aventi una durata minima  superiore  ai    trenta
          mesi,   l'indicazione   della   data   di   durata  non  e'
          obbligatoria;
            d)   le  precauzioni   particolari   ritenute   opportune
          per     la  utilizzazione  del  prodotto  e,  comunque,  le
          diciture  specificate  nella  colonna     "Modalita'     di
          impiego    e   avvertenze   da   indicare obbligatoriamente
          sull'etichetta",  previste   negli  allegati  alla presente
          legge,  nonche'   le  eventuali   indicazioni   concernenti
          precauzioni  particolari  da  osservare  per    i  prodotti
          cosmetici di uso professionale,   in  specie    per  quelli
          destinati  ai    parrucchieri.  In caso di   impossibilita'
          pratica, queste indicazioni  debbono figurare su  un foglio
          di istruzioni   allegato, la   cui presenza    deve  essere
          richiamata sul recipiente e sull'imballaggio;
            e)    il numero   del   lotto   di fabbricazione   o   il
          riferimento     che  consenta  la   identificazione   della
          fabbricazione;  tuttavia  in caso di impossibilita' pratica
          dovuta alle  ridotte dimensioni   del  prodotto  cosmetico,
          tale   menzione deve figurare soltanto  sull'imballaggio di
          detti prodotti;
            f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in  Paesi
          non membri della Comunita' economica europea.
            2.   Per  i  cosmetici   confezionati  dal  venditore  su
          richiesta dell'acquirente  o  preconfezionati  in     vista
          della   loro   vendita immediata, sempre nel rispetto delle
          disposizioni di cui all'art. 10, le  diciture  di  cui   al
          comma   1      devono      essere      riportate     almeno
          sull'imballaggio, a cura del venditore.
            3.    I  cosmetici   posti in   vendita allo  stato sfuso
          devono essere venduti unitamente  a un foglio    riportante
          le indicazioni di  cui al comma 1.
            4. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti
          cosmetici  e' consentito l'uso di espressioni  che facciano
          riferimento  ad  acque  minerali,  a  sorgenti   o   fanghi
          termali,  soltanto  se  i prodotti stessi contengono   sali
          minerali   o   fango   maturato   in   acqua   termale    o
          fitoestratti  da    vegetazione termale, provenienti  dagli
          stabilimenti termali  di  cui  all'art.  14,   lettera  a),
          del   regio   decreto   28 settembre   1919,  n.   1924,  o
          da   stabilimenti     termali   esteri  riconosciuti  dalle
          competenti autorita' nazionali.
            5.   Ai     prodotti  cosmetici  non    si  applicano  le
          disposizioni  di cui agli articoli 5 e  7  della  legge  26
          aprile 1983, n. 136.
            6.  I prodotti  cosmetici non sono altresi'  assoggettati
          alle norme di  cui alla  legge  29 maggio  1974,   n.  256,
          e    relative  norme   di attuazione,     concernenti    la
          classificazione  e    la    disciplina  dell'imballaggio  e
          della   etichettatura   delle   sostanze  e  dei  preparati
          pericolosi.
            7. Le  indicazioni di  cui alle  lettere b),   c) e    d)
          del  comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
            8.   Chiunque     contravviene  alle    disposizioni  del
          presente articolo soggiace  alla sanzione    amministrativa
          da  lire trecentomila  a lire tremilioni.
            9.  Il  Ministro  della  sanita',   di  concerto  con  il
          Ministro    dell'industria,       del      commercio      e
          dell'artigianato,  provvede,  con decreto, ad  adeguare  le
          disposizioni  sull'etichettatura  dei prodotti cosmetici ad
          eventuali ulteriori   direttive della  Comunita'  economica
          europea".
            -   La   decisione   della  Commissione  delle  Comunita'
          europee    n.    96/335/CEE    dell'8      maggio     1996,
          istituisce    l'inventario     e   la nomenclatura   comune
          degli  ingredienti  utilizzati   nei  prodotti cosmetici.
            -  Il  regio  decreto  del    28   settembre   1919,   n.
          1924,    reca:    "Regolamento per l'esecuzione del capo IV
          della  legge  16  luglio  1916,  n.    947,      contenente
          disposizioni   sulle  acque  minerali   e  gli stabilimenti
          termali,  idroterapici  e  di cure fisiche e affini. L'art.
          14, lettera a), cosi' recita:
             "Sono considerati:
            a)  stabilimenti  termali, quelli  in  cui  si utilizzano
          a  scopo terapeutico:
               1 acque minerali;
            2    fanghi    sia  naturali,     sia     artificialmente
          preparati, muffe  e simili;
               3 stufe naturali e artificiali".
            -   La     legge  26     aprile  1983,  n.    136,  reca:
          "Biodegradabilita' dei detergenti sintetici". Gli  articoli
          5 e 7 cosi' recitano:
            "Art.  5.  -    Ferme restando le funzioni attribuite  al
          sindaco, come autorita' sanitaria locale,  dalla  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 , e dal  decreto-legge   30  dicembre
          1981,    n.    801,  convertito,  con modificazioni,  nella
          legge 5  marzo  1982,  n. 62,  l'esercizio  di stabilimenti
          di    produzione,  preparazione  e    confezionamento    di
          detersivi   e'   subordinato  ad  apposita   autorizzazione
          sanitaria rilasciata,  su  domanda degli  interessati,  dal
          sindaco dopo  aver accertato    l'adozione   di      idonee
          cautele   per  la   salvaguardia dell'ambiente.
            Il  sindaco da'  notizia alla  autorita' regionale  ed al
          Ministro della sanita' del provvedimento di autorizzazione.
            I    contravventori alla   disposizione del   primo comma
          del  presente  articolo  sono  puniti  con  una    sanzione
          amministrativa  da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 da irrogare
          nelle  forme e con il procedimento di  cui  alla  legge  24
          novembre n. 1981, n. 689.
            Le domande presentate anteriormente alla  data di entrata
          in  vigore  della presente legge, ai sensi  dell'art. 9 del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli
          effetti  e  vengono  trasmesse  al  sindaco  per il seguito
          dell'istruttoria.
            Il Ministro  della sanita' puo'   procedere in  qualunque
          momento,  a  mezzo   di propri   tecnici, ad   ispezioni  e
          prelievi  di campioni  di detersivi".
            "Art.   7.   -   I   detersivi    confezionati    debbono
          riportare    sulle confezioni   o  su etichette  appostevi,
          le  seguenti indicazioni  in lingua italiana,  a  caratteri
          leggibili, visibili ed indelebili:
               a) la denominazione del prodotto;
            b)  il nome o  la ragione sociale e la sede  o il marchio
          depositato del responsabile dell'immissione in commercio;
            c) il grado di biodegradabilita' e, nei detersivi per  il
          bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;
               d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.
            I  detersivi  venduti sfusi  debbono essere contenuti  in
          recipienti con  le  stesse  indicazioni  di  cui  al  comma
          precedente.
            Le  stesse  indicazioni debbono,   altresi', figurare sui
          documenti   di   accompagnamento   degli   stessi   qualora
          trasportati alla rinfusa.
            I   contravventori   sono   puniti  con     una  sanzione
          amministrativa da L.  500.000 a L.  5.000.000  da  irrogare
          nelle  forme  e  con  il  procedimento di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689".
            -   La   legge 29    maggio    1974,    n.    256,  reca:
          "Classificazione      e   disciplina   dell'imballaggio   e
          dell'etichettatura   delle   sostanze   e   dei   preparati
          pericolosi.
            -  Il  decreto legislativo 3  febbraio 1997, n. 52, reca:
          "Attuazione   della   direttiva    93/32/CEE    concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose.