Art. 7.
                       Clausola di riservatezza
  1. Dopo l'articolo 8 della legge e' inserito il seguente:
  "Art. 8-bis  - 1. Il produttore  o il suo mandatario  o il soggetto
per  conto  del quale  e'  fabbricato  un  prodotto cosmetico,  o  il
responsabile dell'immissione  sul mercato comunitario di  un prodotto
cosmetico  importato che,  per  motivi  di riservatezza  commerciale,
intende ottenere  la non iscrizione di  uno o piu' ingredienti  di un
prodotto  cosmetico  nell'elenco  di  cui all'articolo  8,  comma  1,
lettera h), presenta a tal fine una domanda presso il Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  per  la valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza, d'ora in avanti indicato come ''Ministero''.
   2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
  a) il nome o la ragione sociale  e l'indirizzo o la sede legale del
richiedente;
  b) una  precisa identificazione  degli ingredienti  per i  quali e'
richiesta la riservatezza, tramite:
  1)  i numeri  CAS  (Chemical Abstracts  Service), EINECS  (European
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) e Colour index,
la denominazione chimica, la denominazione IUPAC (International Union
of   Pure  and   Applied  Chemistry),   la  denominazione   INCI,  la
denominazione  della  Farmacopea  europea,  la  denominazione  comune
internazionale dell'OMS e la  denominazione della nomenclatura comune
prevista  dall'inventario  europeo  degli ingredienti  cosmetici,  se
esistono;
  2)  la denominazione  ELINCS  (European List  of Notified  Chemical
Substances)   e  il   numero  ufficiale   che  e'   stato  attribuito
all'ingrediente in  caso di notificazione sulla  base della direttiva
67/548/CEE del Consiglio, nonche'  l'indicazione del riconoscimento o
del  rifiuto   di  riconoscimento   della  riservatezza   sulla  base
dell'articolo 19 della stessa direttiva;
  3) il nome della sostanza costitutiva  di base, il nome della parte
di  pianta   o  di  animale   utilizzata,  il  nome   dei  componenti
l'ingrediente, quali i solventi, nel caso in cui nomi e numeri di cui
ai  numeri 1)  e 2)  non  esistano, ad  esempio quando  si tratta  di
ingredienti di origine naturale;
  c)   la   valutazione  della   sicurezza   per   la  salute   umana
dell'ingrediente utilizzato  nel prodotto  finito, tenendo  conto del
profilo  tossicologico,  della struttura  chimica  e  del livello  di
esposizione   dell'ingrediente,   secondo   le  condizioni   di   cui
all'articolo 10-ter;
  d) il prevedibile  uso dell'ingrediente ed in  particolare le varie
categorie di prodotti in cui sara' utilizzato;
  e)  una  documentazione  dettagliata  dei motivi  per  i  quali  e'
richiesta, a titolo eccezionale, la riservatezza come, ad esempio:
  1) il fatto che l'identita'  dell'ingrediente o la sua funzione nel
prodotto cosmetico da  immettere in commercio non  e' descritta nella
letteratura o e' sconosciuta alle regole dell'arte;
  2) il fatto  che l'informazione non e' ancora  di dominio pubblico,
pur   essendo  gia'   depositata  una   richiesta  di   brevetto  per
l'ingrediente o per la sua utilizzazione;
  3) il  fatto che  se l'informazione fosse  nota l'ingrediente  o il
procedimento sarebbero facilmente  riproducibili, con pregiudizio del
richiedente;
  f) il nome  di ciascun prodotto che conterra'  l'ingrediente, se e'
noto,  e,  se si  prevede  di  utilizzare diverse  denominazioni  sul
mercato comunitario, l'elenco  delle stesse. Se il  nome del prodotto
non  e'  ancora  noto,  la  comunicazione  potra'  essere  effettuata
successivamente,   ma   comunque   almeno   quindici   giorni   prima
dell'immissione sul mercato del  prodotto stesso. Se l'ingrediente e'
utilizzato in  una pluralita'  di prodotti  della stessa  impresa, e'
sufficiente una sola domanda, purche' tali prodotti siano chiaramente
indicati al Ministero;
  g) una dichiarazione che precisi se una domanda e' stata presentata
all'autorita'   competente  di   un  altro   Stato  membro,   nonche'
informazioni in merito al seguito dato a tale domanda.
  3.  Dopo avere  ricevuto una  domanda di  riservatezza conforme  al
disposto del  comma 2, il Ministero  la esamina entro un  termine non
superiore a centoventi  giorni e informa per  iscritto il richiedente
sul suo esito. In caso di accoglimento, il Ministero comunica inoltre
al richiedente il numero  di registrazione attribuito all'ingrediente
secondo le  modalita' di cui  all'allegato VII. Tuttavia,  per motivi
eccezionali, il Ministero puo'  informare per iscritto il richiedente
circa la  necessita' di  un periodo di  tempo supplementare,  in ogni
caso non superiore a sessanta giorni, per esaminare la domanda.
  4.  Il rifiuto  del riconoscimento  della riservatezza  deve essere
motivato e  vengono chiaramente  indicati al  richiedente i  mezzi di
ricorso ed i relativi termini di presentazione.
  5. Il  numero di  registrazione di  cui al  comma 3  sostituisce la
denominazione  dell'ingrediente nell'elenco  di  cui all'articolo  8,
comma 1, lettera h).
  6. Ogni modificazione delle informazioni fornite secondo il comma 2
deve essere  comunicata quanto prima  al Ministero e  comunque almeno
quindici giorni  prima dell'immissione in commercio  del prodotto per
il  quale e'  stata concessa  la riservatezza  di un  ingrediente. La
modifica  della  denominazione  dei  prodotti  cosmetici  in  cui  e'
contenuto l'ingrediente viene comunicata al Ministero almeno quindici
giorni  prima dell'immissione  sul  mercato dei  prodotti sotto  tale
nuova denominazione.
  7. Tenuto conto delle modificazioni di cui al comma 6 o nel caso in
cui  nuovi  elementi, in  particolare  motivi  imperativi di  sanita'
pubblica, lo impongano, il  Ministero puo' revocare il riconoscimento
della  riservatezza;  in  tal   caso  informa  il  richiedente  della
decisione entro i termini e secondo le modalita' di cui al comma 4.
  8. Il riconoscimento della riservatezza  ha una durata di validita'
di cinque anni. Tuttavia il  destinatario della decisione, se ritiene
che  sussistano motivi  eccezionali che  giustificano una  proroga di
tale durata, puo' presentare una domanda motivata presso il Ministero
che si pronuncia sulla stessa entro  i termini e secondo le modalita'
di cui ai commi 3 e 4. La proroga non puo' superare i tre anni.
  9. Le spese derivanti dalle attivita' di  cui ai commi 3 e 8 sono a
carico del richiedente, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con
decreto  del  Ministro  della  sanita' di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
  10. Il Ministero  informa la Commissione europea e  gli altri Stati
membri  dell'Unione  europea  in  merito alle  proprie  decisioni  di
riconoscimento di proroga  della riservatezza indicando il  nome o la
ragione sociale  e l'indirizzo  o la sede  legale del  richiedente, i
nomi dei prodotti cosmetici che contengono l'ingrediente per il quale
la risevatezza e' stata concessa,  nonche' il numero di registrazione
di cui  al comma 3. La  Commissione e gli altri  Stati membri possono
ottenere, a richiesta, una copia  del fascicolo contenente la domanda
di riservatezza nonche' la decisione del Ministero.
  11. Il Ministero informa la Commissione e gli altri Stati membri in
merito  alle   decisioni  motivate  di   rifiuto  o  di   revoca  del
riconoscimento della riservatezza, o di rifiuto della proroga.
  12.  Il Ministero  adotta  le misure  necessarie  affinche' i  dati
riservati non siano indebitamente divulgati.
  13.  Il  Ministero  riconosce  le decisioni  adottate  dalle  altre
autorita' competenti degli Stati  membri in materia di riconoscimento
o di proroga  della riservatezza. Tuttavia, se  il Ministero contesta
una decisione  adottata dall'autorita'  competente di un  altro Stato
membro, puo' chiedere  alla Commissione di adottare  una decisione in
base  alla procedura  prevista dall'articolo  10 della  direttiva del
Consiglio 76/768/CEE, e successive modificazioni.
  14.  Salvo  che  il   fatto  costituisca  reato,  chiunque  divulga
indebitamente  dati  qualificati  riservati  ai  sensi  del  presente
articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa da lire un milione
a lire dieci milioni.".
 
           Note all'art. 7:
            -  La   direttiva 67/548/CEE e'  pubblicata in GUCE  n. L
          196  del 16 agosto 1967.
             - Per la direttiva 76/768/CEE vedi nota alle premesse.