Art. 8.
              Riferimento a prove effettuate su animali
  1.  Dopo il  comma 1  dell'articolo 9  della legge  e' inserito  il
seguente:
  "1-bis. Quando nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita
e nella pubblicita' dei prodotti  cosmetici viene fatto riferimento a
prove  effettuate su  animali, sulla  stessa etichetta,  nella stessa
presentazione  alla vendita  e nella  stessa pubblicita'  deve essere
chiaramente  indicato  se il  produttore  o  i suoi  fornitori  hanno
effettuato direttamente o commissionato a terzi tali esperimenti e se
essi  riguardano   il  prodotto   cosmetico  finito  oppure   i  suoi
ingredienti o entrambi.".
  2.  Dopo il  comma 2  dell'articolo 9  della legge  e' inserito  il
seguente:
  "2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene
alle  disposizioni  di cui  al  comma  1-bis soggiace  alla  sanzione
amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.".