Art. 9. Direttore tecnico e buone pratiche di fabbricazione 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge e' sostituito dal seguente: " 3. Il direttore tecnico e' responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, di cui al comma 4 o, in mancanza, alle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 9 luglio 1987, n. 328, e successive modificazioni e in tegrazioni, serza pregiudizio della responsabilita' dell'imprenditore.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge e' inserito il seguente: "3-bis. L'importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell'Unione europea deve avvenire sotto la responsabilita' di un esperto avente i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il quale e' tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato per i prodotti stessi.". 3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge e' sostituito dal seguente: " 4. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla base delle norme comunitarie.". 4. Il comma 8 dell'articolo 10 della legge e' sostituito dal seguente: " 8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) del comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non membri dell'Unione europea devono trasmettere comunicazione anche relativamente alle generalita' ed alla qualificazione dell'esperto di cui al comma 3-bis.". 5. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge, le parole: "dei commi 1, 5, 6, 7, 8 e 12-bis" sono sostituite dalle parole: "dei commi 1, 3-bis, 5, 6, 7, 8 e 12-bis.".
Note all'art. 9: - L'art. 10, comma 3, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, cosi' recita: "3. Il direttore tecnico e' responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonche' delle condizioni generali di igiene e salubrita' dell'ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilita' dell'imprenditore". - Il decreto del Ministro della sanita' 9 luglio 1987, n. 328, reca: "Criteri di massima in ordine all'idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici". - L'art. 10, comma 4, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, cosi' recita: "4. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento, fra l'altro, alle caratteristicheigienicoambientali relative a illuminazione, aerazione, modalita' di pulizia, nonche' alla corretta dislocazione delle lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti". - L'art. 10, comma 15, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, cosi' recita: "15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7, 8 e 12-bis, a quelle impartite dall'autorita' sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire seimilioni".