Art. 9.
         Direttore tecnico e buone pratiche di fabbricazione
  1.  Il comma  3  dell'articolo  10 della  legge  e' sostituito  dal
seguente:
  " 3. Il direttore tecnico e' responsabile della corretta esecuzione
delle operazioni  di produzione e confezionamento  conformemente alle
buone pratiche  di fabbricazione, di cui  al comma 4 o,  in mancanza,
alle disposizioni  del decreto  del Ministro  della sanita'  9 luglio
1987,  n. 328,  e  successive modificazioni  e  in tegrazioni,  serza
pregiudizio della responsabilita' dell'imprenditore.".
  2. Dopo  il comma  3 dell'articolo  10 della  legge e'  inserito il
seguente:
  "3-bis. L'importazione  dei prodotti cosmetici da  Paesi non membri
dell'Unione  europea deve  avvenire  sotto la  responsabilita' di  un
esperto avente i requisiti di cui ai  commi 1 e 2, il quale e' tenuto
a  valutare il  metodo  di fabbricazione  utilizzato  per i  prodotti
stessi.".
  3.  Il comma  4  dell'articolo  10 della  legge  e' sostituito  dal
seguente:
  " 4.  Con decreto  del Ministro  della sanita',  di concerto  con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato  e  del
lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed aggiornate le buone
pratiche  di fabbricazione  dei prodotti  cosmetici anche  sulla base
delle norme comunitarie.".
  4.  Il comma  8  dell'articolo  10 della  legge  e' sostituito  dal
seguente:
  " 8. Analoga comunicazione, limitatamente  alle lettere a) e d) del
comma  6,  deve  essere  fatta   dagli  importatori  di  prodotti  in
confezioni   pronte  alla   vendita  provenienti   da  Paesi   membri
dell'Unione  europea,  mentre gli  importatori  da  Paesi non  membri
dell'Unione   europea   devono    trasmettere   comunicazione   anche
relativamente alle generalita' ed alla qualificazione dell'esperto di
cui al comma 3-bis.".
  5. Al comma 15 dell'articolo 10  della legge, le parole: "dei commi
1, 5, 6, 7,  8 e 12-bis" sono sostituite dalle  parole: "dei commi 1,
3-bis, 5, 6, 7, 8 e 12-bis.".
 
           Note all'art. 9:
            -  L'art.  10, comma 3, della  legge 11 ottobre 1986,  n.
          713, cosi' recita:    "3.    Il  direttore    tecnico    e'
          responsabile  della  corretta esecuzione  delle  operazioni
          di produzione   e   di   confezionamento, nonche'     delle
          condizioni      generali   di     igiene    e    salubrita'
          dell'ambiente   di   lavoro,    senza  pregiudizio    delle
          responsabilita' dell'imprenditore".
            -  Il    decreto del   Ministro della   sanita' 9  luglio
          1987,   n. 328,  reca:  "Criteri  di  massima  in    ordine
          all'idoneita'   dei   locali  e  delle  attrezzature  delle
          officine di produzione dei cosmetici".
            -  L'art.  10, comma 4, della  legge 11 ottobre 1986,  n.
          713, cosi' recita: "4. Con    decreto  del  Ministro  della
          sanita',   di concerto con il Ministro  del lavoro e  della
          previdenza sociale, sono  fissati ed aggiornati  i  criteri
          di  massima  in  ordine  alla  idoneita' dei locali e delle
          attrezzature    delle   officine   di   produzione      dei
          prodotti  cosmetici  ed i termini entro i  quali i predetti
          locali  devono  essere  adeguati  alle  prescrizioni.  Tali
          criteri  devono  far  riferimento,  fra l'altro,       alle
          caratteristicheigienicoambientali       relative          a
          illuminazione,  aerazione,  modalita'  di  pulizia, nonche'
          alla corretta dislocazione   delle  lavorazioni    tale  da
          evitare contaminazione  dei prodotti".
            -  L'art. 10,  comma 15, della legge 11 ottobre  1986, n.
          713, cosi' recita:    "15.      Salvo    che    il    fatto
          costituisca      reato,      chiunque   contravviene   alle
          disposizioni dei commi 1,  5, 6, 7, 8  e 12-bis,  a  quelle
          impartite  dall'autorita'   sanitaria competente   ai sensi
          del comma 11 e a  quelle emanate con i decreti  di  cui  ai
          commi  4 e 8-bis e' soggetto  alla sanzione  amministrativa
          da  lire unmilione  a lire seimilioni".