Art. 10.
           (Disposizioni in materia di giudizio di conto)
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e' aggiunto il seguente:
    "2-bis.  Gli  agenti  contabili  degli  enti locali, salvo che la
Corte  dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione   occorrente   per   il   giudizio  di  conto  di  cui
all'articolo  74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214".
    2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
    b)  al  comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il
quale lo deposita" fino alla fine del comma.