Art. 11. (Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici) 1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta e' soppressa. 2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: "5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".