Art. 12.
            (Disposizioni in materia di alienazione degli
                  immobili di proprieta' pubblica)
    1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Le  disposizioni  della  presente legge non si applicano
alle  unita'  immobiliari  degli  enti  pubblici territoriali che non
abbiano  finalita'  di  edilizia residenziale pubblica. Agli immobili
urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello
di  edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli
38   e   40  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  e  successive
modificazioni".
    2.  I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del
proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla
legge  24  dicembre  1908,  n. 783, e successive modificazioni, ed al
regolamento  approvato  con  regio  decreto 17 giugno 1909, n. 454, e
successive  modificazioni,  nonche'  alle  norme  sulla  contabilita'
generale  degli  enti  locali,  fermi  restando  i  principi generali
dell'ordinamento  giuridico-contabile.  A  tal  fine  sono assicurati
criteri  di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire
e   valutare  concorrenti  proposte  di  acquisto,  da  definire  con
regolamento dell'ente interessato.
    3.  Alle  alienazioni  di  beni  immobili  di interesse storico e
artistico  dello  Stato,  dei comuni e delle province si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno
1939,  n.  1089.  I  beni immobili notificati ai sensi della legge 20
giugno  1909,  n.  364,  o  della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i
quali  non  siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le
notifiche  ai  sensi  dell'articolo  2  della legge 1 giugno 1939, n.
1089,  sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a  tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi
della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089.  Alle alienazioni, totali o
parziali,  dei  beni  immobili di cui al periodo precedente, avvenute
prima  della  data  di entrata in vigore della presente legge, non si
applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge
1 giugno 1939, n. 1089.
    4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si
applicano  alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da
parte  di  enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili
ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1
giugno  1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della
deliberazione  di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi
dell'articolo  2  della  predetta legge. In assenza di regolamento, i
comuni  e  le province non possono procedere alle alienazioni secondo
le disposizioni di cui al comma 2.
    5.  Le  approvazioni  e  le autorizzazioni ai sensi della legge 1
giugno  1939,  n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia
pubblica  e  privata  sui beni di interesse storico e artistico, sono
rilasciate  entro  il  termine  di novanta giorni dalla presentazione
della   richiesta  alla  competente  soprintendenza.  Il  termine  e'
sospeso,  fino  a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza   richiede   chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
giudizio  ovvero  procede  ad accertamenti di natura tecnica, dandone
comunicazione al richiedente.
    6.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  5, previa diffida a
provvedere  nel  successivo termine di trenta giorni, le richieste di
approvazione  e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi,
nei   confronti   dei   responsabili   del  ritardo  e'  promosso  il
procedimento  disciplinare  mediante  contestazione  di  addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti.