Art. 13.
            (Abrogazione delle disposizioni che prevedono
          autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e
                     ad acquistare beni stabili)
    1.  L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n.
218,  sono abrogati; sono altresi' abrogate le altre disposizioni che
prescrivono   autorizzazioni   per   l'acquisto  di  immobili  o  per
accettazione  di  donazioni,  eredita'  e  legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni  deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge.