Art. 14.
         (Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta
                mediante cessione di beni culturali)
    1.  All'articolo  28-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta  per
ogni  singolo  bene  l'esistenza delle caratteristiche previste dalla
vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le  opere  di
cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
    b) il quinto comma e' abrogato.
    2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n.   346,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  L'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali attesta
per ogni singolo  bene  l'esistenza  delle  caratteristiche  previste
dalle  norme  indicate  nell'articolo  13, comma 1, e dichiara, per i
beni e le opere di  cui  al  comma  1,  l'interesse  dello  Stato  ad
acquisirli";
    b) il comma 5 e' abrogato.