Art. 15.
                (Disposizioni in materia di pagamento
          all'estero delle tasse di concessione governativa
                      e dell'imposta di bollo)
    1. Alla Sezione III della  Tabella  dei  diritti  da  riscuotersi
dagli  uffici  diplomatici  e  consolari, annessa alla legge 2 maggio
1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  la  denominazione  della  Sezione  III  e'  sostituita  dalla
seguente:  "Passaporti,  altre  tasse  di  concessione  governativa e
imposta di bollo";
    b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi e' uguale a  quella
stabilita  nel  territorio  nazionale.    Altre  tasse di concessione
governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali  a  quelle  stabilite
nel territorio nazionale";
    c) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
    "Art.  25-bis.  -  Imposta  di  bollo. L'imposta da applicarsi e'
uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
    2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta  misure  per
la  semplificazione  delle  modalita'  dei  versamenti a favore della
pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali
e degli enti pubblici  economici  da  parte  dei  cittadini  italiani
all'estero  o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per
altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.