Art. 16.
                   (Difensori civici delle regioni
                     e delle province autonome)
    1.  A  tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive
regioni  e  province  autonome  e  degli altri soggetti aventi titolo
secondo  quanto  stabilito  dagli  ordinamenti  di ciascuna regione e
provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province
autonome   esercitano,  sino  all'istituzione  del  difensore  civico
nazionale,  anche  nei  confronti  delle  amministrazioni periferiche
dello  Stato,  con  esclusione  di  quelle  competenti  in materia di
difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di
richiesta,  di  proposta,  di  sollecitazione e di informazione che i
rispettivi  ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle
strutture regionali e provinciali.
    2.  I  difensori  civici  inviano  ai Presidenti del Senato della
Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  entro  il  31  marzo una
relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente ai sensi del
comma 1.