Art. 17 
Ulteriori disposizioni in materia di  semplificazione  dell'attivita'
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di  decisione  e  di
                              controllo 
 
  1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e' sostituito dal seguente: 
"2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza  di   servizi   le
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro  cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di  inutile  decorso
del termine l'amministrazione indicente procede ai  sensi  dei  commi
3-bis e 4". 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
241, e' inserito il seguente: 
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel
corso   della   conferenza,    il    proprio    motivato    dissenso,
l'amministrazione  procedente  puo'  assumere  la  determinazione  di
conclusione  positiva  del  procedimento  dandone  comunicazione   al
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ove   l'amministrazione
procedente o quella dissenziente  sia  una  amministrazione  statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della  regione  o  i
sindaci, previa delibera  del  consiglio  regionale  o  dei  consigli
comunali, entro trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione,
possono  disporre  la  sospensione  della   determinazione   inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la  determinazione
e' esecutiva". 
  3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
e' sostituito dal seguente: 
"4. Qualora il motivato dissenso alla  conclusione  del  procedimento
sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente  puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una  precedente  valutazione  di
impatto ambientale negativa in base alle norme  tecniche  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  dicembre  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4  del  5  gennaio  1989,  una
determinazione di conclusione  del  procedimento  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri". 
  4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
241, e' aggiunto il seguente: 
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'  procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico  prevalente   ovvero   dall'amministrazione   competente   a
concludere il procedimento che cronologicamente  deve  precedere  gli
altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 
  5. Dopo l'articolo 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
inserito il seguente: 
"Art.  14-bis.  -  1.  Il  ricorso  alla  conferenza  di  servizi  e'
obbligatorio  nei  casi  in  cui   l'attivita'   di   programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione  o  realizzazione  di  opere
pubbliche o  programmi  operativi  di  importo  iniziale  complessivo
superiore  a  lire  30  miliardi  richieda   l'intervento   di   piu'
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta
o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di  opere  di
interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza  puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al  coordinamento
in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta in tale attivita'. 
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma  1,  la  decisione  si
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa  ed  anteriore
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o  le
regioni territorialmente interessate, si  esprimano  a  favore  della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane  i  cui
abitanti,  secondo   i   dati   dell'ultimo   censimento   ufficiale,
costituiscono la maggioranza di  quelli  delle  collettivita'  locali
complessivamente interessate dalla  decisione  stessa  e  comunque  i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane
interessate.  Analoga  regola  vale  per   i   rappresentanti   delle
province". 
  6. Dopo l'articolo 14-bis  della  legge  7  agosto  l990,  n.  241,
introdotto  dal  comma  5  del  presente  articolo,  e'  inserito  il
seguente: 
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,  puo'
essere convocata prima o nel corso dell'accertamento  di  conformita'
di cui all'articolo 2 del  predetto  decreto.  Quando  l'accertamento
abbia dato esito positivo, la conferenza  approva  i  progetti  entro
trenta giorni dalla convocazione. 
2. La conferenza di cui al comma  1  e'  indetta,  per  le  opere  di
interesse statale, dal Provveditore alle opere  pubbliche  competente
per territorio. Allo stesso  organo  compete  l'accertamento  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa  viene  accertata  dai  competenti
organi del Ministero dei lavori pubblici". 
  7. Dopo l'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
introdotto  dal  comma  6  del  presente  articolo,  e'  inserito  il
seguente: 
"Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali
sia  intervenuta  la  valutazione  di  impatto  ambientale   di   cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni  di
cui agli articoli 14, comma 4,  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro  dell'ambiente
o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la  valutazione  di
impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
2. Per l'opera sottoposta a valutazione  di  impatto  ambientale,  il
provvedimento   finale,   adottato   a   conclusione   del   relativo
procedimento,  e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,  unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale,  nella
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione  nazionale.  Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni  in  sede  giurisdizionale  da  parte  dei
soggetti interessati". 
  8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma
5, e' inserito il seguente: 
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di  opere  pubbliche  comprese
nei   programmi   dell'amministrazione   e   per   le   quali   siano
immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti  si  procede  a
norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di  programma
comporta la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed
urgenza delle medesime  opere;  tale  dichiarazione  cessa  di  avere
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni". 
  9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
dopo le parole: "consenso  unanime  delle  "  sono  sostituite  dalle
"consenso unanime del presidente della regione, del presidente  della
provincia, dei sindaci e delle altre". 
  10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis  dell'articolo  27  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto  dal  comma  8  del  presente
articolo, si  applicano,  in  quanto  compatibili,  agli  accordi  di
programma  ed  ai  patti  territoriali  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi  di  programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati
dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, nonche'  alle  sovvenzioni  globali  di  cui  alla  normativa
comunitaria. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4  dell'articolo
14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  introdotte  dal  presente
articolo,  si  applicano  anche  alle  altre  conferenze  di  servizi
previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
  12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
e' sostituito dal seguente: 
"5.  La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione  delle   spese
relative al proprio  funzionamento,  nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a  tale  scopo  nel  bilancio
dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto  al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a  disciplinare  la
gestione  delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
contabilita' generale dello Stato, sono  approvate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione". 
  13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Alle  dipendenze
della Commissione e' posto, altresi', un contingente,  non  superiore
nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello Stato  e  di
altre   amministrazioni   pubbliche,   in   posizione   di   comando,
determinato,  su  proposta  della  Commissione,   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro. I dipendenti comandati conservano lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a  carico
di queste ultime". 
  14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o   regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di  un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni  di  appartenenza  sono   tenute   ad   adottare   il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta. 
  15.  All'articolo  56,  terzo  comma,   del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio  1957,  n.  3,  la  parola:  "sentiti"  e'  sostituita  dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di  amministrazione"
sono soppresse. 
  16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la
parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: 
"ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. 
  17. All'articolo 56 del citato testo unico  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il
seguente comma: 
"In attesa dell'adozione del provvedimento di  comando,  puo'  essere
concessa,   dall'amministrazione   di    appartenenza,    l'immediata
utilizzazione  dell'impiegato   presso   l'amministrazione   che   ha
richiesto il comando". 
  18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste
italiane,  il  personale  dipendente  dell'Ente  stesso  puo'  essere
comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti
degli   enti   locali   a   tempo   parziale,   purche'   autorizzati
dall'amministrazione  di  appartenenza,  possono  prestare  attivita'
lavorativa presso altri enti. 
  19.   Presso   l'Autorita'   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  e'  istituito  un  Centro  tecnico,   operante   con
autonomia amministrativa  e  funzionale,  sotto  la  direzione  e  il
controllo dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti che utilizzano
la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con  regolamento  da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione
ed il funzionamento del Centro  medesimo.  Il  Centro  si  avvale  di
personale assunto con contratto di diritto  privato,  anche  a  tempo
determinato, in numero non superiore a cinquanta unita'. In  sede  di
prima applicazione i compiti del Centro  sono  svolti  dall'Autorita'
per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione.  Dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la Rete unitaria della pubblica  amministrazione,  ivi
inclusi i  procedimenti  di  gara  ancora  in  corso.  Gli  oneri  di
funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita' gia'  destinate
al finanziamento del progetto intersettoriale  "Rete  unitaria  della
pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  3
giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,  n.  400,
da assegnare con le modalita'  ivi  indicate  nella  misura  ritenuta
congrua   dall'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei  compiti
ad esso attribuiti. 
  20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma,  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33,  35
e 194 del regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  nonche'  dagli
articoli 19 e seguenti del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in  materia  di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle
apparecchiature   di   natura   informatica,   anche   destinati   al
funzionamento   di   sistemi   informativi    complessi,    s'intende
ammortizzato  nel  termine  massimo  di  cinque  anni  dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore  d'inventario  s'intende  azzerato,
anche  se  i   beni   stessi   risultino   ancora   suscettibili   di
utilizzazione. 
  21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,  qualora  siano
divenuti inadeguati per la  funzione  a  cui  erano  destinati,  sono
alienati, ove possibile, a cura  del  Provveditorato  generale  dello
Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo  35  del  regio
decreto 23 maggio 1924,  n.  827.  In  caso  di  esito  negativo  del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi  sono
assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche
o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di  lucro  che  ne
abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti,  nel  rispetto  della
vigente normativa in materia di tutela ambientale. 
  22. Le disposizioni di cui all'articolo 12  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale
od equiparato di cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,
nonche' al personale dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.
Per  il  personale  delle  magistrature  ordinaria,   amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla  legge  5  luglio
1982, n. 441,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai  rispettivi
organi di governo. 
  23. All'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo  e
vigilanza degli enti pubblici di assistenza e  previdenza,  il  primo
periodo e' sostituito dai seguenti:  "Il  consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza definisce i programmi e individua  le  linee  di  indirizzo
dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori  dipendenti  il
proprio  presidente;  nell'ambito  della   programmazione   generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di
autoregolamentazione, la propria organizzazione interna,  nonche'  le
modalita' e le strutture con  cui  esercitare  le  proprie  funzioni,
compresa quella di vigilanza,  per  la  quale  puo'  avvalersi  anche
dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, per acquisire i dati  e  gli  elementi  relativi  alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica  gestione
delle risorse; emana le  direttive  di  carattere  generale  relative
all'attivita'  dell'ente;  approva  in  via  definitiva  il  bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonche' i  piani  pluriennali  e  i
criteri generali dei piani di investimento e  disinvestimento,  entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; 
in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e
della previdenza  sociale  provvede  all'approvazione  definitiva.  I
componenti  dell'organo  di  controllo  interno  sono  nominati   dal
presidente dell'ente,  d'intesa  con  il  consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza". 
  24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Gli organi consultivi  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti  entro  quarantacinque   giorni   dal   ricevimento   della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni  richiedenti  del
termine entro il quale il parere sara' reso. 
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia  stato  comunicato
il parere o senza che l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie,  e'  in  facolta'  dell'amministrazione  richiedente  di
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso  di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute  dei
cittadini. 
4. Nel caso  in  cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere  interrotto  per
una sola volta e il parere deve  essere  reso  definitivamente  entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi  istruttori  da  parte
delle amministrazioni interessate". 
  25.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e'  richlesto  in   via
obbligatoria: 
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo  e  dei  singoli
   ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
   400, nonche' per l'emanazione di testi unici; 
b) per la decisione dei  ricorsi  straordinari  al  Presidente  della
Repubblica; 
c) sugli schemi generali di  contratti-tipo,  accordi  e  convenzioni
predisposti da uno o piu' ministri. 
  26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che  preveda  il
parere del Consiglio di Stato in via  obbligatoria.  Resta  fermo  il
combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 33 del  testo  unico  delle  leggi  sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26  giugno  1924,  n.
1054. 
  27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il  parere
del Consiglio di Stato e' reso nel termine di  quarantacinque  giorni
dal   ricevimento    della    richiesta;    decorso    il    termine,
l'amministrazione puo' procedere indipendentemente  dall'acquisizione
del parere. Qualora,  per  esigenze  istruttorie,  non  possa  essere
rispettato il termine di cui al presente  comma,  tale  termine  puo'
essere interrotto per una sola volta e il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 
  28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato  per
l'esame degli schemi di atti normativi per  i  quali  il  parere  del
Consiglio di Stato e' prescritto per legge o  e'  comunque  richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se  richiesto  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di  atti  normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre  reso
in adunanza  generale  per  gli  schemi  di  atti  legislativi  e  di
regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio  di
Stato a causa della loro particolare importanza. 
  29. All'articolo  10  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione   dei   decreti   del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro
atto normativo, i cui articoli risultino di particolare  complessita'
in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del  Consiglio
dei ministri ne  predispone,  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine,  stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario  il  contenuto
di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato  in
una data indicata contestualmente alla pubblicazione  della  legge  o
dell'atto normativo e, comunque,  non  oltre  quindici  giorni  dalla
pubblicazione stessa". 
  30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge  presentati
al Parlamento recano  in  allegato  i  testi  integrali  delle  norme
espressamente modificate o abrogate. 
  31. Sono abrogati gli articoli 1, 2  e  3,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n.  40,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli articoli 45,  46  e
48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  32. I1 controllo di legittimita' sugli  atti  amministrativi  della
regione,  esclusa   ogni   valutazione   di   merito,   si   esercita
esclusivamente   sui   regolamenti,    esclusi    quelli    attinenti
all'autonomia organizzativa,  funzionale  e  contabile  dei  consigli
regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
  33. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti  degli  enti
locali  si  esercita  esclusivamente  sugli  statuti  dell'ente,  sui
regolamenti di competenza del  consiglio,  esclusi  quelli  attinenti
all'autonomia  organizzativa  e  contabile,  sui  bilanci  annuali  e
pluriennali e relative variazioni,  sul  rendiconto  della  gestione,
secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45. 
  34. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di  legittimita'
le deliberazioni  che  le  giunte  intendono  di  propria  iniziativa
sottoporre al comitato regionale di controllo. 
  35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati  regionali  di
controllo servizi di consulenza ai  quali  gli  enti  locali  possono
rivolgersi al fine di  ottenere  preventivi  elementi  valutativi  in
ordine  all'adozione  di  atti   o   provvedimenti   di   particolare
complessita'  o  che  attengano  ad  aspetti   nuovi   dell'attivita'
deliberativa.  La  regione  disciplina  con  propria   normativa   le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza. 
  36.  Contestualmente  all'affissione  all'albo   le   deliberazioni
adottate  dalla  giunta  sono  trasmesse  in  elenco  ai   capigruppo
consiliari;  i  relativi  testi  sono  messi   a   disposizione   dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento. 
  37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di
controllo non  possono  riesaminare  il  provvedimento  sottoposto  a
controllo nel caso di annullamento in  sede  giurisdizionale  di  una
decisione negativa di controllo. 
  38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio  sono  sottoposte
al controllo nei limiti delle illegittimita'  denunziate,  quando  un
quarto dei consiglieri provinciali o un quarto  dei  consiglieri  nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero  un  quinto
dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti  ne
facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione  delle  norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando
le deliberazioni stesse riguardino: 
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo  superiore
alla soglia di rilievo comunitario; 
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni. 
  39. Nei casi previsti dal comma 38,  il  controllo  e'  esercitato,
dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e
provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia
illegittima, ne da' comunicazione  all'ente,  entro  quindici  giorni
dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In  tal
caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa  acquista
efficacia  se  viene  confermata  con  il   voto   favorevole   della
maggioranza   assoluta   dei   componenti    il    consiglio.    Fino
all'istituzione del difensore civico, il controllo e' esercitato, con
gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo. 
  40.  La  deliberazione  soggetta   al   controllo   preventivo   di
legittimita' diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni  dalla
trasmissione della stessa, che  deve  comunque  avvenire  a  pena  di
decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato
regionale di controllo non abbia adottato un  provvedimento  motivato
di annullamento, trasmesso nello  stesso  termine  di  trenta  giorni
all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima  del
decorso del  termine  se  il  comitato  regionale  di  controllo  da'
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'. 
  41.  Il  controllo  di  legittimita'  comporta  la  verifica  della
conformita' dell'atto alle norme vigenti  ed  alle  norme  statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto
riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo  esclusa
ogni  diversa   valutazione   dell'interesse   pubblico   perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti  e
la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle  deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse. 
  42. Il comitato regionale di controllo, entro  dieci  giorni  dalla
ricezione degli atti di cui al comma 33,  puo'  disporre  l'audizione
dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere  chiarimenti  o
elementi integrativi di giudizio in forma scritta.  In  tal  caso  il
termine per l'esercizio del controllo  viene  sospeso  e  riprende  a
decorrere dalla data della trasmissione dei  chiarimenti  o  elementi
integrativi o dell'audizione dei rappresentanti. 
  43. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni
da apportare  alle  risultanze  del  rendiconto  della  gestione  con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. 
  44. Nel caso di  mancata  adozione  delle  modificazioni  entro  il
termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione  di
adozione del rendiconto della  gestione  da  parte  del  comitato  di
controllo, questo provvede alla nomina di uno o piu'  commissari  per
la redazione del conto stesso. 
  45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati  a  provvedere
entro  congruo  termine,  ritardino  o  omettano  di  compiere   atti
obbligatori per legge, si provvede a mezzo  di  commissario  ad  acta
nominato dal difensore civico regionale, ove costituito,  ovvero  dal
comitato regionale di controllo.  Il  commissario  ad  acta  provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. 
  46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale,
individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17  febbraio  1995,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  98  del  28  aprile  1995,
possono, nei casi previsti dall'articolo  18  della  legge  8  luglio
1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di
competenza delle regioni, delle province e dei comuni. 
  47. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 5 dopo le parole "di  personale  del  comparto  sanita'",
   sono inserite le seguenti: "di personale  delle  regioni  e  degli
   enti  locali,  limitatamente  agli  enti  che  non  versino  nelle
   situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45  del
   decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
   modificazioni"; 
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito' dal  seguente:  "Il
   divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli
   enti locali  che  non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente
   deficitarie di cui all'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
   dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". 
  48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stesse  disposizioni
si applicano  altresi'  ai  conferimenti  di  aziende,  di  complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei  comuni  in
sede  di  costituzione  o  trasformazione  dei  consorzi  in  aziende
speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la  costituzione
di societa' per azioni ai sensi  dell'articolo  12,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero  per  la  costituzione,  anche
mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di  societa'  per
azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del  decreto
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. 
  49. Agli enti locali che abbiano ottenuto,  entro  il  31  dicembre
1996,   l'approvazione   dell'ipotesi   di    bilancio    stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e  al  comma  47
del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo
1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  50. I  comuni  possono  rideterminare  attraverso  accorpamenti  il
numero e  la  localizzazione  delle  sezioni  elettorali,  e  possono
prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici. 
  51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le  aziende  speciali  costituite  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990,  n.
142, in societa' per azioni, di cui possono restare  azionisti  unici
per  un  periodo  comunque   non   superiore   a   due   anni   dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e'  determinato
dalla deliberazione di trasformazione  in  misura  non  inferiore  al
fondo di dotazione  delle  aziende  speciali  risultante  dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in  misura  non  inferiore
all'importo minimo  richiesto  per  la  costituzione  delle  societa'
medesime. L'eventuale  residuo  del  patrimonio  netto  conferito  e'
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni
e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.  Le
societa' conservano tutti i diritti e  gli  obblighi  anteriori  alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi delle aziende originarie. 
  52. La deliberazione di trasformazione tiene  luogo  di  tutti  gli
adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti  dalla
normativa vigente,  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile. 
  53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi  dalla  costituzione  delle  societa',  gli
amministratori  devono  richiedere  a  un   esperto   designato   dal
presidente del tribunale una relazione giurata ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano  i  valori  definitivi   di   conferimento   dopo   avere
controllato le valutazioni contenute nella  relazione  stessa  e,  se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. 
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati  in
via definitiva le azioni dalle societa' sono inalienabili. 
  54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere costituite  anche
ai fini dell'applicazione delle norme  di  cui  al  decreto-legge  31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 1994, n. 474. 
  55. Le partecipazioni nelle societa' di cui  al  comma  51  possono
essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui  all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
  56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti  locali  e
delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 51  sono  esenti
da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. 
  57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche  prevedere  la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa.  Si  applicano,  in  tal
caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a
56 e  da  60  a  61  del  presente  articolo  nonche'  agli  articoli
2504-septies e 2504-decies del codice civile. 
  58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
"e) a mezzo di societa' per azioni o  a  responsabilita'  limitata  a
prevalente  capitale  pubblico  locale   costituite   o   partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora  sia  opportuna  in
relazione alla natura  o  all'ambito  territoriale  del  servizio  la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati". 
  59. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della  regione,  possono  costituire  societa'  per
azioni per  progettare  e  realizzare  interventi  di  trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere  che  gli  azionisti
privati delle societa' per azioni siano scelti tramite  procedura  di
evidenza pubblica. Le societa' di  trasformazione  urbana  provvedono
alla preventiva acquisizione delle aree interessate  dall'intervento,
alla trasformazione  e  alla  commercializzazione  delle  stesse.  Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso  alle
procedure di esproprio da  parte  del  comune.  Le  aree  interessate
dall'intervento di trasformazione sono individuate con  delibera  del
consiglio  comunale.  L'individuazione  delle  aree   di   intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree  non
interessate da opere pubbliche. Le  aree  di  proprieta'  degli  enti
locali interessate dall'intervento  possono  essere  attribuite  alla
societa' a titolo di concessione. I  rapporti  tra  gli  enti  locali
azionisti e la societa' per  azioni  di  trasformazione  urbana  sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di  nullita',  gli
obblighi e i diritti delle parti. 
  60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474, e' abrogato. 
 61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato. 
  62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente: 
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con
manufatti od opere di  qualsiasi  natura  possono  essere  rimosse  e
demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a
carico del trasgressore". 
  63. Il consiglio comunale puo'  determinare  le  agevolazioni  sino
alla completa esenzione dal pagamento della tassa  per  l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi  gravati  da
canoni concessori non ricognitori. 
  64. Fino all'entrata in vigore delle  nuove  disposizioni  previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero  1),  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  i  comuni  che  non  abbiano  dichiarato  il
dissesto  e  che  non  versino   nelle   situazioni   strutturalmente
deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504,  e  successive  modificazioni,  possono,  con
proprio  regolamento,  non  applicare  le  tasse  sulle   concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 
702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3,
o modificarne le aliquote. 
  65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Citta' e autonomie  locali,
sono disciplinati i casi e le modalita' con le quali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri
delle finanze, del tesoro  e  della  difesa,  sono  ceduti  a  titolo
gratuito ai comuni, alle province e  alle  regioni  che  ne  facciano
richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio
civile e militare che da almeno dieci  anni  risultino  inutilizzati,
quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di
beni immobili di cui  all'articolo  3,  comma  112,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, ne' di beni  che  siano  stati  conferiti  nei
fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge
24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3,  comma  111,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati
nei venti anni successivi alla cessione. 
  67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente
o  funzionario  pubblico  dipendente  da  apposita   Agenzia   avente
personalita' giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui
al comma 75. 
  68.  Il  segretario  comunale  e  provinciale  svolge  compiti   di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei
confronti  degli  organi  dell'ente  in   ordine   alla   conformita'
dell'azione  amministrativa  alle   leggi,   allo   statuto   ed   ai
regolamenti. Il sindaco o  il  presidente  della  provincia,  ove  si
avvalgano della facolta' prevista dal comma  1  dell'articolo  51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6,  comma
10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di  nomina
del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento  dell'ente
e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il
segretario ed il direttore generale. Il segretario  sovrintende  allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne  coordina  l'attivita',
salvo quando ai sensi e per  gli  effetti  del  comma  1  del  citato
articolo 51-bis della  legge  n.  142  del  1990,  il  sindaco  o  il
presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. I1
segretario inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  alle
   riunioni  del  consiglio   e   della   giunta   e   ne   cura   la
   verbalizzazione; 
b) puo' rogare tutti  i  contratti  nei  quali  l'ente  e'  parte  ed
   autenticare scritture private ed atti  unilaterali  nell'interesse
   dell'ente; 
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli  dallo  statuto  o  dai
   regolamenti, o conferitagli dal sindaco  o  dal  presidente  della
   provincia. 
  69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge
8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo  5  della
presente legge, puo' prevedere un vicesegretario  per  coadiuvare  il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 
  70.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  nominano  il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di  cui  al  comma  75.  Salvo
quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata corrispondente a
quella del mandato del sindaco o del presidente della  provincia  che
lo ha nominato. Il  segretario  continua  ad  esercitare  le  proprie
funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla
nomina del nuovo segretario. La  nomina  e'  disposta  non  prima  di
sessanta  giorni  e  non  oltre  centoventi  giorni  dalla  data   di
insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi  i
quali il segretario e' confermato. 
  71. Il segretario puo' essere revocato con  provvedimento  motivato
del sindaco o del presidente della  provincia,  previa  deliberazione
della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. 
  72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque  privo  di   incarico   e'   collocato   in   posizione   di
disponibilita' per la durata massima  di  quattro  anni.  Durante  il
periodo di disponibilita' rimane iscritto  all'albo  ed  e'  posto  a
disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo  per  le
attivita'  dell'Agenzia  stessa  o  per  l'attivita'  di  consulenza,
nonche' per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni
che lo richiedano con oneri a  carico  dell'ente  presso  cui  presta
servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario  compete  il
trattamento  economico  in  godimento  in  relazione  agli  incarichi
conferiti. Nel caso di collocamento  in  disponibilita'  per  mancato
raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure  motivato
da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio,  allo  stesso,
salvo diversa sanzione, compete il  trattamento  economico  tabellare
spettante per la sua  qualifica  detratti  i  compensi  percepiti  aƓ
titolo di  indennita'  per  l'espletamento  dei  predetti  incarichi.
Decorsi quattro  anni  senza  aver  preso  servizio  in  qualita'  di
titolare in altra sede il segretario  viene  collocato  d'ufficio  in
mobilita'  presso  altre  pubbliche   amministrazioni   nella   piena
salvaguardia della posizione giuridica ed economica. 
  73.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  78  disciplina  un  fondo
finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente
determinato  sul  trattamento  economico  del  segretario  dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di
accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia. 
  74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e  provinciali  e'
disciplinato  dai  contratti  collettivi   ai   sensi   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale
si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali. 
  76. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali  avente  personalita'  giuridica  di
diritto  pubblico  e  sottoposta   alla   vigilanza   del   Ministero
dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi  in  materia
di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in  attuazione
della legge 15  marzo  1997,  n.  59.  L'Agenzia  e'  gestita  da  un
consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati  dall'ANCI,
da un presidente di provincia designato dall'UPI,  da  tre  segretari
comunali e provinciali eletti tra gli iscritti  all'albo,  e  da  due
esperti designati dalla Conferenza Stato-Citta' e  autonomie  locali.
Il  consiglio  elegge  nel  proprio   seno   un   presidente   e   un
vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse  modalita'
sono  costituiti  i  consigli  di   amministrazione   delle   sezioni
regionali. 
  77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non  puo'  essere
superiore al numero dei comuni e delle province  ridotto  del  numero
delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata  ogni
due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia  e  funzionale
all'esigenza di garantire una  adeguata  opportunita'  di  scelta  da
parte dei sindaci e dei  presidenti  di  provincia.  Resta  ferma  la
facolta'  dei  comuni  di  stipulare  convenzioni  per  l'ufficio  di
segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia
regionale.  L'iscrizione  all'albo   e'   subordinata   al   possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione  dei  dirigenti  della  pubblica  amministrazione
locale  ovvero  dalla  sezione  autonoma   della   Scuola   superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al  comma  79.  Al  relativo
corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare
i  laureati  in  giurisprudenza,  scienze   politiche,   economia   e
commercio. 
  78. Con regolamento da  emanarsi  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente sentite le organizzazioni sindacali  e  le  rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge,  sono
disciplinati  l'organizzazione,  il  funzionamento  e   l'ordinamento
contabile  dell'Agenzia,  l'amministrazione  dell'albo   e   la   sua
articolazione in  sezioni  e  in  fasce  professionali,  l'iscrizione
all'albo  degli  iscritti  all'albo  provvisorio,  le  modalita'   di
svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio  tra
le fasce professionali, il procedimento disciplinare e  le  modalita'
di utilizzazione dei segretari  non  chiamati  a  ricoprire  sedi  di
segreteria.  Le  abrogazioni  e   le   modificazioni   previste   dal
regolamento hanno effetto decorsi centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  regolamento  stesso.  Il  regolamento  dovra'
conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia  nel  limite
   massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e
   provinciali dell'amministrazione civile dell'interno; 
b) reclutamento  del  personale  da  destinare  all'Agenzia  mediante
   utilizzo delle  procedure  in  materia  di  mobilita',  ricorrendo
   prioritariamente,    anche    in    deroga    alle    disposizioni
   dell'ordinamento  speciale,  al   personale   dell'amministrazione
   civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto  del  comando  o
   del fuori ruolo; 
c) previsione di un esame  di  idoneita'  per  l'iscrizione  all'albo
   riservato  ai  frequentatori  dei  corsi  promossi  dalla   Scuola
   superiore per la formazione e la  specializzazione  dei  dirigenti
   della  pubblica  amministrazione  locale  ovvero   dalla   sezione
   autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione  dell'interno
   di cui al comma 79; 
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
   alle disposizioni sulla contabilita' generale dello  Stato,  fermo
   restando l'obbligo di  sottoporre  il  rendiconto  della  gestione
   finanziaria al controllo della Corte dei conti; 
 
e) utilizzazione in via prioritaria  dei  segretari  non  chiamati  a
ricoprire sedi di segreteria  per  le  esigenze  dell'Agenzia  e  per
incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero  per  l'espletamento  di
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre 
   amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico. 
  79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per  la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e dei dirigenti della pubblica  amministrazione  locale  ovvero  puo'
avvalersi, previa convenzione, della sezione  autonoma  della  Scuola
superiore  dell'amministrazione  dell'interno.  Con  regolamento   da
emanarsi entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   e   le
rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione,
il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole  determinando
i criteri per l'eventuale  stipula  di  convenzioni  per  l'attivita'
formativa anche in sede decentrata con istituti,  enti,  societa'  di
formazione e ricerca. 
  80.  Per  il  proprio  funzionamento  e  per  quello  della  Scuola
superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma
73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di  cui
all'articolo 42 della legge 8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive
modificazioni. 
  81. In sede di prima  attuazione  e  comunque  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo  provvisorio  al
quale sono iscritti, in  via  transitoria,  i  segretari  comunali  e
provinciali. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6,
comma 10, della presente legge, e di cui al  comma  68  del  presente
articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e  il
presidente   della   provincia   possono   nominare   il   segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di  prima  attuazione
della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento  di
cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
2, decimo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
giugno 1972, n. 749, concernenti  il  divieto  di  trasferimento  per
almeno un  anno  dalla  sede  di  prima  assegnazione  dei  segretari
comunali di qualifica iniziale. 
  82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'  stabilire  una
disciplina  transitoria  relativa  a  tutti  gli  istituti  necessari
all'attuazione  del  nuovo  ordinamento  dei  segretari  comunali   e
provinciali, nel rispetto delle posizioni  giuridiche  ed  economiche
acquisite dai segretari in servizio alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge.  Le  norme  transitorie  dovranno,  altresi',
prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che  ne  facciano  richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui  al  comma
78, e' consentito ai segretari  in  servizio  di  ruolo  di  chiedere
l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari  che
richiedano l'iscrizione alla  sezione  speciale  sono  mantenuti  nel
ruolo statale e trasferiti presso  altre  pubbliche  amministrazioni,
con  preferenza  per  quelle  statali,  mantenendo   ad   esaurimento
qualifica e  trattamento  economico  pensionabile  in  godimento.  Le
disposizioni di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44,  ed  all'articolo
15 del decreto-legge  24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 
  83. Sino all'espletamento dei corsi di  formazione  e  reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta  in  favore  dei
vincitori e degli idonei dei concorsi in via di  espletamento  ovvero
dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto  per
almeno quattro anni le relative funzioni. 
  84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a  86  del
presente articolo con  propria  legislazione.  Nel  territorio  della
regione Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione di apposita  legge,
rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo  1972,
n. 118. 
  85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno  1990,  n.  142,
sono  soppresse  le  parole:  "nonche'  del  segretario  comunale   o
provinciale sotto il profilo di legittimita'". 
  86. L'articolo 52 e il comma  4  dell'articolo  53  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, sono abrogati. 
  87. Con decreto del Presidente della  Repubblica  da  emanarsi,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni  e
delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  delle
associazioni nazionali delle autonomie  locali,  e'  disciplinata  la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali  e  ai  loro
consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi  nonche'
di sanzioni o prestazioni di  natura  pecuniaria  in  forma  diretta,
anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il
sistema bancario e postale. 
  88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti  locali  potranno
altresi' stabilire limiti di esenzione per versamenti e  rimborsi  di
importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato. 
  89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
87 sono abrogate tutte  le  disposizioni  che  escludono  o  limitano
l'utilizzazione di sistemi di pagamento  a  favore  delle  regioni  e
degli enti locali diversi dalla carta moneta. 
  90. All'articolo  9  della  legge  24  marzo  1989,  n.  122,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:  "Tali
   parcheggi  possono  essere  realizzati,  ad  uso   esclusivo   dei
   residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali  esterne  al
   fabbricato, purche' non  in  contrasto  con  i  piani  urbani  del
   traffico, tenuto conto dell'uso  della  superficie  sovrastante  e
   compatibilmente con la tutela dei corpi idrici"; 
b) al comma 3, dopo le parole  "sono  approvate",  sono  inserite  le
   seguenti: "salvo che si tratti di proprieta' non condominiale". 
  91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine,  di
responsabile del procedimento e di diritto di accesso  ai  documenti,
ove non gia' vigenti, sono adottati entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Decorso  tale  termine  il
comitato regionale di controllo nomina un  commissario  per  la  loro
adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si  applica  la  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  93. Alla revisione e semplificazione  delle  disposizioni  previste
dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,  in  materia  di  disciplina  delle
vendite straordinarie e di liquidazione, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato  con
regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento  di
attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,  n.  242,  si
provvede, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  secondo  i  criteri   e   le   modalita'   previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  94.   Nell'ambito    dell'ulteriore    semplificazione,    prevista
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  dei  procedimenti
amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965,  n.  575,  19  marzo
1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n.  47,  e  al  decreto  legislativo  8
agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano  le  disposizioni  che
pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che
si intendono abrogate ove gli obblighi da  esse  previsti  non  siano
piu' rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata. 
  95. L'ordinamento degli studi dei corsi di  diploma  universitario,
di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e  4  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con  le
modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta  legge,
in conformita'  a  criteri  generali  definiti,  nel  rispetto  della
normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con
uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,   di   concerto   con   altri   Ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da  96  a  119
del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresi': 
a) la durata, il numero minimo di annualita'  e  i  contenuti  minimi
   qualificanti per ciascun corso  di  cui  al  presente  comma,  con
   riferimento ai settori scientifico- disciplinari; 
b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento  e  per  favorire  la
   mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli
   ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di  strumenti
   informatici e telematici; 
 
c) modalita' di attivazione da  parte  di  universita'  italiane,  in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al
presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del 
   decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  96. Con decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  emanati  sulla  base  di   criteri   di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la  revisione
degli ordinamenti di cui al comma 95, e'  altresi'  rideterminata  la
disciplina concernente: 
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre  1986,
   n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione  dei
   relativi titoli; 
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3,  comma  1,
   della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione  dei  titoli
   da essi rilasciati; 
c) il differimento dei termini per la convalida  dei  titoli  di  cui
   all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
   Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e  la  valutazione  dei  diplomi
   rilasciati  entro  il  31  dicembre  1996  dalle  scuole  di   cui
   all'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
   gennaio 1987, n. 14, anche ai  fini  dell'iscrizione  al  relativo
   albo professionale; 
d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi
   specifici in base ai quali  e'  consentito  l'accesso  a  studenti
   italiani; 
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto
   del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo
   apposite  disposizioni  in  materia  di  requisiti  scientifici  e
   professionali dei predetti professori, di  modalita'  di  impiego,
   nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti. 
  97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6,  e  all'articolo  4,
comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. 
  98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme  per  la
formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle  scuole
in lingua slovena ai fini di adeguarla  alle  particolari  situazioni
linguistiche.  Ai  predetti  fini  le   regioni   Valle   d'Aosta   e
Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica  e  della  pubblica  istruzione,  stipulare
apposite convenzioni con universita' italiane e con quelle dei  Paesi
dell'area linguistica francese, tedesca e slovena.  Tali  convenzioni
disciplinano il rilascio di titoli di studio  universitari  da  parte
delle universita' nonche' le modalita' di  finanziamento.  La  stessa
disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli  2  e  4  della
legge 19 novembre 1990, n. 341. 
  99. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, su  proposta  del  Consiglio
universitario nazionale, secondo criteri di affinita'  scientifica  e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati  gli
insegnamenti,  anche  al  fine  di  stabilire  la  pertinenza   della
titolarita'   ai   medesimi   settori,   nonche'   i   raggruppamenti
concorsuali. 
  100. Il Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione  sullo
stato degli ordinamenti didattici universitari e  sul  loro  rapporto
con lo sviluppo economico  e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione
degli indirizzi culturali e professionali. 
  101. In ogni universita' o istituto  di  istruzione  universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al  comma  95,  si
applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo
disciplinano le modalita' e i  criteri  per  il  passaggio  al  nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli  studenti  iscritti  di
completare i corsi di studio, ovvero di  transitare  ai  nuovi  corsi
previo  riconoscimento,   da   parte   delle   strutture   didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo. 
  102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo  elettivo
di rappresentanza  delle  istituzioni  autonome  universitarie.  Esso
formula pareri e proposte: 
a) sulla programmazione universitaria; 
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di  riequilibrio  del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; 
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche' sull'approvazione dei
regolamenti didattici d'ateneo; 
d) sui settori scientifico-disciplinari; 
e)   sul   reclutamento   dei   professori    e    dei    ricercatori
dell'universita'. 
  103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102,  il  Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  puo'
sentire  il  CUN  su  altre  materie  di   interesse   generale   per
l'universita'. 
  104. Il CUN e' composto da: 
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi  aree
   omogenee  di  settori  scientifico-disciplinari  individuate,   in
   numero  non  superiore  a  quindici,  con  decreto  del   Ministro
   dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale  degli  studenti,  di
   cui all'articolo 20, comma 8, lettera b),  della  legge  15  marzo
   1997, n. 59, fra i componenti del medesimo; 
c) quattro membri eletti in rappresentanza del  personale  tecnico  e
amministrativo delle universita'; 
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente  dei  rettori  delle
universita' italiane (CRUI). 
  105. La mancata elezione di una  delle  rappresentanze  di  cui  al
comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo. 
  106. Le modalita' di elezione  e  di  funzionamento  del  CUN  sono
determinate con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri
di cui al comma 104, lettera a), e' comunque attribuito ai professori
ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. 
  107. I componenti del CUN sono nominati con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in
carica quattro anni e non  sono  immediatamente  rieleggibili.  Detta
disposizione si applica anche in sede di prima elezione  del  CUN  in
attuazione della presente legge. 
  108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi
dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al  Parlamento  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.  Le
elezioni per il rinnovo del CUN hanno  luogo  entro  sessanta  giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di elezione. 
  109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del  bilancio  e  dei
principi  di  una  corretta  ed  efficiente  gestione  delle  risorse
economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre  1992,  n.
421,  sono  regolate  dalle  universita',  per  quanto  riguarda   il
personale tecnico e amministrativo, secondo i propri  ordinamenti.  I
relativi atti regolamentari devono rispettare  quanto  stabilito  dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  110. Il contratto di lavoro del  direttore  amministrativo,  scelto
tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni  pubbliche,
ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a  tempo
determinato di durata non superiore a cinque  anni,  rinnovabile.  Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, in quanto compatibile,  e  l'articolo  20  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito  dall'articolo  6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui
al comma 1 di detto articolo e' presentata al  rettore  e  da  questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.  In
prima applicazione  il  contratto  di  lavoro  e'  stipulato  con  il
direttore amministrativo in carica alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  per  la  durata  determinata   dagli   organi
competenti dell'ateneo. 
  111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico  impiego  sono
integrate, in sede degli accordi di comparto  previsti  dall'articolo
51 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, con le modalita' di cui all'articolo 50  del  medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari,
dai  dottorati  di  ricerca   e   dai   diplomi   delle   scuole   di
specializzazione. 
  112.  Fino  al  riordino  della  disciplina  relativa  allo   stato
giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta,  da
parte delle facolta', di eminenti studiosi, non  solo  italiani,  che
occupino analoga posizione  in  universita'  straniere  o  che  siano
insigniti   di   alti   riconoscimenti    scientifici    in    ambito
internazionale.  L'articolo  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  e'  abrogato  dalla  data  di
emanazione del predetto decreto. 
  113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  per
modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei  seguenti  principi  e  criteri  direttivi:
semplificazione  delle  modalita'  di  svolgimento  del  concorso   e
introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al  concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente  presso
scuole di specializzazione istituite nelle  universita',  sedi  delle
facolta' di giurisprudenza. 
  114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso
alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione
di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto  con
il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, titolo valutabile ai fini del  compimento  del  relativo
periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini  professionali,  sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle  scuole
di  specializzazione  di  cui  al   comma   113,   anche   prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale  a
magistrati, notai ed avvocati. 
  115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, e' delegato ad  emanare,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,
finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti  superiori  di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di  diploma
   in  scienze  motorie,  con  il  concorso  di  altre   facolta'   o
   dipartimenti,  indicando  i  settori   scientifico-   disciplinari
   caratterizzanti; 
b) determinazione   delle   procedure   per   l'individuazione    sul
   territorio,   in   modo   programmato   e   tenuto   conto   della
   localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi  delle  facolta'  di
   scienze motorie, anche in  deroga  alle  disposizioni  vigenti  in
   materia di programmazione universitaria; 
c) possibilita' di attivare le  facolta'  anche  mediante  specifiche
   convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture
   e del  personale,  nonche'  per  il  mantenimento  dei  contributi
   finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti; 
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario
   autonomo o  in  facolta'  di  uno  degli  atenei  romani,  con  il
   conseguente subentro  in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e
   passivi facenti capo al medesimo ISEF e  con  l'inquadramento  del
   personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; 
e) mantenimento,  ad  esaurimento  e  a   domanda,   delle   funzioni
   didattiche e del trattamento economico  complessivo  in  godimento
   per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in
   vigore della presente legge presso  l'ISEF  di  Roma  e  gli  ISEF
   pareggiati, i quali abbiano svolto attivita'  di  insegnamento  in
   posizione di comando, distacco o incarico per almeno un  triennio,
   con esclusione dall'equiparazione ai  professori  universitari  di
   ruolo anche ai fini della valutazione  del  servizio  pregresso  e
   senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede  nei
   casi diversi dalle convenzioni  di  cui  alla  lettera  c),  delle
   funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento  per
   il personale tecnico- amministrativo  in  servizio  alla  data  di
   entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,
   senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
g) valutazione  dei  titoli  conseguiti  ai  sensi   dell'ordinamento
   vigente alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
   nonche' previsione  delle  modalita'  di  passaggio  dal  medesimo
   ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi  di  cui  al
   presente comma; 
h) previsione della possibilita', per le  facolta'  universitarie  di
   cui  al  presente  comma,  di  sottoscrivere  convenzioni  con  il
   Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)  per  l'attuazione  di
   programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento  e  di
   specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature. 
  116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: 
"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda". 
  117.  Fino  al  riordino  delle  Accademie  di  belle   arti,   dei
Conservatori di musica, degli  Istituti  musicali  pareggiati,  degli
Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti  presso
le predette istituzioni costituiscono titolo valido per  l'ammissione
alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per  gli  indirizzi  comprendenti  le
classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno  accesso
in   base   alla   normativa   vigente.   Nell'organizzazione   delle
corrispondenti  attivita'   didattiche,   le   universita'   potranno
stipulare apposite convenzioni con le  predette  istituzioni  e,  per
quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con  le  scuole
di didattica della musica. 
  118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12  febbraio  1992,  n.
188, e' sostituito dal seguente: 
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito  un  titolo  accademico
austriaco sono ammessi con riserva a  tutti  i  concorsi  banditi  da
amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e  ai  tirocini
pratici  post  lauream  e  sono  iscritti  con  riserva  negli   albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1". 
  119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da  95
a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3,  4,  5  e  7
dell'articolo 3, il comma 3  dell'articolo  4,  i  commi  1,  2  e  3
dell'articolo  9,  l'articolo  10,  ad  eccezione  del  comma  9,   e
l'articolo 14 della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  nonche'  gli
articoli 65 e 67 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20,  comma  8,
lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in  vigore
il quindicesimo giorno successivo a  quello  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
consentita  l'istituzione  di  una  universita'   non   statale   nel
territorio rispettivamente della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e
della regione autonoma della Valle d'Aosta,  promosse  o  gestite  da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni,  al
rilascio di titoli di studio universitari aventi  valore  legale,  e'
concessa con decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con  la
provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
d'Aosta. Tali decreti sono emanati  sentito  altresi'  l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni
didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche'
concernenti l'organico  del  personale  docente,  ricercatore  e  non
docente. Possono essere  attivati,  con  modifica  statutaria,  nuovi
corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti  vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando  i  corsi  vengano
istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e  della  regione
autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato  in  relazione
alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con  la   provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle  d'Aosta,
nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio  previsto  per  le
universita' non statali, nello stato di previsione  della  spesa  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui  al  presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i  regolamenti
didattici, sono esercitate  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente  con
la provincia autonoma di Bolzano e  con  la  regione  autonoma  della
Valle d'Aosta. 
  121.  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano
la potesta' di emanare norme legislative in materia di  finanziamento
all'ateneo di cui al comma  120  e  di  edilizia  universitaria,  ivi
comprese la  scelta  delle  aree  e  l'acquisizione,  anche  mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione  delle
predette  norme  la  provincia  esercitera'  le   relative   funzioni
amministrative.  Con  riferimento   all'attribuzione   alla   regione
autonoma della Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia
di cui al presente comma si procedera', successivamente al decreto di
autorizzazione di  cui  al  comma  120,  secondo  periodo,  ai  sensi
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e
successive modificazioni. 
  122. L'universita' degli studi di Trento e gli  atenei  di  cui  al
comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione  scientifica  con
le universita' e con i centri di ricerca  degli  altri  Stati  ed  in
particolare degli Stati membri dell'Unione europea  per  le  esigenze
sia della  ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I  relativi
accordi di collaborazione possono  prevedere  l'esecuzione  di  corsi
integrati di studio sia presso entrambe le  universita',  sia  presso
una di esse, nonche' programmi  di  ricerca  congiunti.  Le  medesime
universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti  ovvero  delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita'
e istituzioni  universitarie  estere,  nonche'  i  titoli  accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati. 
  123. Gli accordi  di  collaborazione  cui  al  comma  122,  qualora
abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e  di
dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica  entro  trenta  giorni  dalla
loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni
dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la
legge, con obblighi internazionali  dello  Stato  italiano  o  con  i
criteri contenuti nei  decreti  di  cui  al  comma  95,  gli  accordi
medesimi divengono esecutivi. 
  124. Si applicano all'ateneo di cui  al  comma  120  istituito  sul
territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui
agli articoli 170 e 332 del testo unico delle  leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592,  e
successive modificazioni ed integrazioni, con  esclusivo  riferimento
ai gradi  e  ai  titoli  accademici  rilasciati  nei  Paesi  aderenti
all'Unione europea la cui equipollenza e' direttamente  riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra
la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro  dell'Unione  europea,
anche  qualora  nel   predetto   ateneo   non   siano   attivate   le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi  scambi  di  note
prevedano,  per  l'equipollenza  di  alcuni  titoli  e  gradi,  esami
integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1592  del  1933  e'  subordinata
all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei  corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 
  125. I competenti organi dell'universita'  degli  studi  di  Trento
possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato
ovvero  di  ricercatore,  per  chiamata  diretta,  di  studiosi   che
rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe  a  quelle
anzidette e previste dall'ordinamento universitario  italiano,  nella
misura massima, per l'universita' di Trento,  del  trenta  per  cento
delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun  tipo  di
qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si  applica
anche, nella misura  massima  rispettivamente  del  cinquanta  e  del
settanta per cento, all'universita' istituita  nel  territorio  della
regione autonoma della Valle d'Aosta  e  all'ateneo  istituito  nella
provincia  autonoma  di   Bolzano;   tali   misure   possono   essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica. 
  126. L'universita' degli studi di Trento e gli  atenei  di  cui  al
comma 120 possono istituire la facolta' di scienza  della  formazione
primaria.  L'attivazione  del  corso   di   laurea   e'   subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio  ordinari  triennali  e
quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti
magistrali. 
  127. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 95, lettera c), al fine  di  favorire  la  realizzazione  degli
accordi di collaborazione internazionale dell'universita' di  Trento,
volti al conferimento del titolo di dottore di  ricerca,  nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo  titolo  e'  rilasciato
dalla  universita'  di  cui  al  presente  comma,  limitatamente   ai
dottorati di cui e' sede amministrativa. In tali casi la  commissione
di valutazione delle tesi di dottorato, di cui  all'articolo  73  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  e'
sostituita da una  commissione  nominata  dal  rettore,  composta  da
cinque esperti del settore, di cui almeno due professori  ordinari  e
un professore associato. Almeno due componenti della commissione  non
devono appartenere alla predetta universita'. 
  128. La provincia  autonoma  di  Trento  puo'  disporre  con  leggi
provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670,  la  concessione  di  contributi   a   favore
dell'universita' degli studi di Trento per lo sviluppo della  ricerca
scientifica e per l'attuazione  di  specifici  programmi  e  progetti
formativi. 
  129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto  1982,
n. 590, la parola: "contestualmente" e'  sostituita  dalle  seguenti:
"in correlazione". 
  130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8  della  legge  2
gennaio 1997, n. 2, e' sostituito  dai  seguenti:  "Il  collegio  dei
revisori e' composto da cinque revisori ufficiali dei conti  nominati
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere,  all'inizio  di  ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili. Il mandato dei membri del collegio non e' rinnovabile". 
  131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da  essa  stabiliti  il
Governo puo' prevedere  il  trasferimento  della  gestione  di  musei
statali alle regioni, alle province o ai comuni. 
  132. I comuni possono, con  provvedimento  del  sindaco,  conferire
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta  a  dipendenti  comunali  o  delle  societa'  di  gestione  dei
parcheggi,  limitatamente  alle  aree  oggetto  di  concessione.   La
procedura  sanzionatoria  amministrativa   e   l'organizzazione   del
relativo servizio sono di competenza degli uffici  o  dei  comandi  a
cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le  azioni
necessarie al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei  mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. 
  133. Le funzioni di cui  al  comma  132  sono  conferite  anche  al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico  di
persone nelle forme previste dagli articoli 22 e  25  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e successive  modificazioni.  A  tale  personale
sono inoltre conferite, con le  stesse  modalita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e  accertamento  in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate  al  trasporto
pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la
parola: "portano" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "possono,  previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare". 
  135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo  5  della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il  Ministero  della
difesa  provvede  il  rappresentante  del  Governo   competente   per
territorio. 
  136. In attesa della nuova disciplina  in  materia  di  ordinamento
degli enti locali e degli istituti  di  partecipazione  popolare,  e'
consentito   il   contemporaneo   svolgimento   delle   consultazioni
referendarie comunali  con  i  referendum  abrogativi  nazionali  che
dovranno  svolgersi  nella  primavera  del  1997.  Al  fine  di  dare
attuazione a tale disposizione, si applicano le norme  relative  alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che  verranno
stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo
stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese
tra gli enti interessati, in ragione del  numero  dei  referendum  di
competenza di ciascun ente. 
  137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 
  138. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubbloica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Dato a Roma, addi' 15 maggio 1997 
                              SCALFARO 
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                         BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica 
e gli affari regionali 
                                    NAPOLITANO, Ministro dell'Interno 
Visto, il Guardasigilli: FLICK