Art. 2.
              (Disposizioni in materia di stato civile
                   e di certificazione anagrafica)
    1.  L'articolo  70  del  regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   70.   -   1.   La   dichiarazione   di  nascita  e'  resa
indistintamente  da  uno  dei  genitori,  da un procuratore speciale,
ovvero  dal  medico  o  dalla  ostetrica  o  da  altra persona che ha
assistito  al  parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di
non essere nominata.
    2.  La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso
il  comune  nel  cui  territorio  e'  avvenuto  il parto o, entro tre
giorni,  presso  la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di
cura  in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa
dal  direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei
dieci  giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di comunicazione telematici.
    3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro
dieci  giorni  dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
Nel  caso  in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso  accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune  di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e'
resa  la  dichiarazione  deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta
nascita  presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione.
Ove  la  nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e'
necessario  produrre  una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento  di  attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
    4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
    2.  L'articolo  195  del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e'
sostituito dal seguente:
    "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono
validi in tutto il territorio della Repubblica".
    3.  I  certificati  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno
validita'  illimitata.  Le restanti certificazioni hanno validita' di
sei mesi dalla data di rilascio.
    4.  I  certificati  anagrafici,  le  certificazioni  dello  stato
civile,  gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile
sono  ammessi  dalle  pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o
esercenti  di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel
caso  in  cui  l'interessato  dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni  contenute  nel  certificato  stesso  non  hanno  subito
variazioni  dalla  data  di  rilascio.  E'  comunque  fatta  salva la
facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e  la  autenticita'  delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
    5.  I  comuni  favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione  di  dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello
stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o
esercenti   di   pubblici   servizi,   garantendo   il  diritto  alla
riservatezza  delle  persone.  La  trasmissione di dati puo' avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
    6.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge
28  dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  La  certificazione  redatta  con  le modalita' di cui al
comma  1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche
al di fuori del territorio del comune competente".
    7.   Le  fotografie  prescritte  per  il  rilascio  di  documenti
personali   sono  legalizzate  dall'ufficio  ricevente,  a  richiesta
dell'interessato, se presentate personalmente.
    8.  Le  firme  e  le  sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte
anche disgiuntamente, purche' nei termini.
    9.   Nei   documenti   di   riconoscimento   non   e'  necessaria
l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente.
    10.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, le modalita'
per  il  rilascio  della carta di identita' su supporto magnetico. La
carta  di  identita'  deve  contenere  i  dati personali ed il codice
fiscale  nonche', qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione
del gruppo sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.
    11.  E'  abrogata  la  lettera  f) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
    12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e
la  semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile di cui al
regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,  sulla  base dei seguenti
criteri:
    a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
    b)  eliminazione  o  riduzione  delle  fasi procedimentali che si
svolgono  tra  uffici  di  diverse  amministrazioni  o della medesima
amministrazione;
    c)  eliminazione,  riduzione  e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
    d)  revisione  delle  competenze  e dei procedimenti degli organi
della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
    e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
    f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
    g)   riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita',  anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio'
non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da
fonti  di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
    13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari   si   esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione.  Decorso  tale  termine  il  decreto  e'  emanato anche in
mancanza  del  parere  ed  entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    14.  Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui  al  comma  12  sono  abrogate  le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esse incompatibili.
    15.  I  comuni  che  non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
la  soppressione  dei  diritti  di segreteria da corrispondere per il
rilascio  degli  atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10,  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto
fisso  previsto  dal  comma  12-ter  del  citato articolo 10. Possono
inoltre  prevedere  la  soppressione  o riduzione di diritti, tasse o
contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti  amministrativi,  quando  i  relativi  proventi  sono  destinati
esclusivamente  a  vantaggio  dell'ente  locale, o limitatamente alla
quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.