Art. 3. 
(Disposizioni  in  materia  di   dichiarazioni   sostitutive   e   di
     semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi) 
 
  1. I dati relativi al cognome,  nome,  luogo  e  data  di  nascita,
cittadinanza, stato civile e  residenza  attestati  in  documenti  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  hanno  lo  stesso   valore
probatorio dei corrispondenti  certificati.  E'  fatto  divieto  alle
amministrazioni pubbliche ed  ai  gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi, nel caso in cui all'atto  della  presentazione  dell'istanza
sia richiesta l'esibizione di  un  documento  di  riconoscimento,  di
richiedere  certificati  attestanti  stati  o  fatti  contenuti   nel
documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli  esercenti  di  pubblici
servizi la facolta' di verificare, nel  corso  del  procedimento,  la
veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'.  Nel  caso
in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia  stato  esibito
il documento ai fini del presente comma,  si  applicano  le  sanzioni
previste dall'articolo 489 del codice penale. 
  2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e'
sostituito dal seguente: 
  "I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  stabiliscono  per
quali fatti,  stati  e  qualita'  personali,  oltre  quelli  indicati
nell'articolo   2,   e'   ammessa,   in   luogo   della    prescritta
documentazione,   una    dichiarazione    sostitutiva    sottoscritta
dall'interessato.   In   tali   casi    la    documentazione    sara'
successivamente     esibita     dall'interessato,     a     richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso  il  provvedimento  a  lui
favorevole. 
  Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine  di
quindici   giorni,   o    nel    piu'    ampio    termine    concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso". 
  3.  L'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1  dell'articolo
2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e  sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto". 
  4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che
in luogo della produzione di certificati possa essere presentata  una
dichiarazione  sostitutiva,  la  mancata  accettazione  della  stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio. 
  5.  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande
per la partecipazione a selezioni per  l'assunzione  nelle  pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo. 
  6.   La   partecipazione   ai   concorsi   indetti   da   pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 
  7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e  restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi  e  dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. 
  8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge  20
dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale
dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano
in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei  posti
messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali". 
  9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  e'
resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e'
autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20,
dal funzionario incaricato  dal  rappresentante  legale  dell'impresa
stessa". 
  10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra
disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 
  11. La sottoscrizione,  in  presenza  del  dipendente  addetto,  di
istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed  ai
gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi,  non  e'  soggetta   ad
autenticazione.