Art. 5.
              (Disposizioni in materia di funzionamento
               e di competenza dei consigli comunali,
                      provinciali e regionali)

    1.  Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo   consiglio,   devono  essere  assunte  immediatamente  al
protocollo  dell'ente  nell'ordine  temporale  di presentazione. Esse
sono   irrevocabili,   non   necessitano   di  presa  d'atto  e  sono
immediatamente  efficaci.  Il  consiglio,  entro  e  non  oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate  deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di  presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora,   ricorrendone   i  presupposti,  si  debba  procedere  allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera
b), numero 2), della presente legge".
    2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il numero 2) della lettera b) e' sostituito dal seguente:
    "2)  cessazione  dalla  carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo  dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;".
    3.  Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
    "2-bis)  riduzione  dell'organo assembleare per impossibilita' di
surroga alla meta' dei componenti del consiglio".
    4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto
in fine, il seguente comma:
    "2-bis.  E',  altresi', di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
    5.  Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno
1990,  n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici,"
sono  aggiunte  le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di
recupero,".
    6.  La  lettera  c)  del  comma  2 dell'articolo 32 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
    7.  Al  numero  7)  del  tredicesimo comma dell'articolo 15 della
legge  17  febbraio  1968,  n.  108, introdotto dall'articolo 3 della
legge  23  febbraio  1995,  n.  43,  le parole: "qualora tale seconda
verifica  dia  esito negativo, assegna alla lista regionale una quota
aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei
numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di
raggiungere  il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione cosi' integrata con arrotondamento all'unita' inferiore"
devono   interpretarsi  nel  senso  che  tale  arrotondamento  e'  da
riferirsi  ai  decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e
non  al  numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o
superare  il  55  per  cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione cosi' integrata.