Art. 6. (Disposizioni in materia di personale) 1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformita' con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione, e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potesta' regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma". 2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi". 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.". 5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione e' risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto in organico. 6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilita' dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi". 8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato". 9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalita' concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullita', essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato". 10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente: "Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. 2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario". 11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria". 12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai seguenti: "1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione". 14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: "11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". 15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilita' negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilita' del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato. 2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le procedure di assunzione". 16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. 17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente. 18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997"; b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997". 19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilita'. 20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993". 21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.