Art. 7.
             (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
    1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  all'articolo  1,  comma  1, le parole: "entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
    b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole:
"e amministrazione";
    c) all'articolo 5, comma  3,  sono  soppresse  le  parole:    "La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
    d)  all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
    e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e  di  coordinarle  con"
sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi
per";   la  parola:  "emanati"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "da
emanarsi";
    f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre  1997"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
    g)  all'articolo  11,  comma  7, e' aggiunto il seguente periodo:
"Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i  quali  sia  stato
gia' pubblicato il bando di concorso";
    h)  all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),  sono soppresse le
parole: "dell'articolo 38";
    i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo  le  parole:    "ad
ordinamento  autonomo"  sono  aggiunte le seguenti:   "o di agenzie e
aziende, anche";
    l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t)  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra  indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che
ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e
l'organizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
    m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 e' ricollocata come
lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;
    n)  all'articolo  22,  comma  1,  sono soppresse le parole:   "Di
conseguenza";
    o)  all'articolo  22,  comma  1,  le  parole:  "e  alle  province
autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e
ai comuni";
    p)  all'articolo  22,  comma  2,  dopo le parole: "o la provincia
autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
    q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o piu'
comuni. Possono altresi'" sono sostituite dalle  seguenti:  "ad  esse
trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresi'";
    r)   all'articolo  22,  comma  4,  le  parole:  "territorialmente
interessate"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "o   i   comuni
territorialmente interessati";
    s)  alle  leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte
le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n.  47;  decreto  legislativo  8
agosto 1994, n. 490.".